Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie |
Data: | 20/05/1975 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Stemma della Regione |
Art. 3. Gonfalone della Regione |
Art. 3 bis. Fascia della Regione. |
Art. 4. Sigillo della Regione |
Art. 5. Soggetti assegnatari del sigillo della Regione |
Art. 6. Tenutari dei sigilli della Regione |
Art. 7. Obblighi di apposizione del sigillo della Regione |
Art. 7 bis. Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione. |
Art. 7 ter. Esposizione della bandiera e dello stemma da parte dei privati. |
Art. 7 quater. Orari di esposizione della bandiera. |
Art. 7 quinquies. Modalità di esposizione della bandiera. |
Art. 7 sexies. Casi particolari. |
Art. 7 septies. Sanzioni. |
Art. 7 octies. Immagine coordinata della Regione del Veneto. |
§ 1.1.2 – L.R. 20 maggio 1975, n. 56.
Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione [1]
(B.U. 24 maggio 1975, n. 22).
1. Simboli ufficiali della Regione del Veneto.
1. I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:
a) la bandiera;
b) il gonfalone;
c) la fascia;
d) lo stemma;
e) il sigillo.
Art. 2. Stemma della Regione [3]
1. Lo stemma della Regione, di cui al bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge, è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.
2. In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco.
Art. 3. Gonfalone della Regione [4]
Il gonfalone della Regione di cui al bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge è di colore rosso pompeiano; esso presenta al centro lo stemma di cui all'articolo precedente e termina con sette fiamme, che portano ciascuna, nella parte mediana lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione.
La bandiera è costituita dagli stessi elementi di cui al comma precedente con lo stemma ruotato di 90 gradi.
All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e della bandiera è annodato un nastro tricolore, verde, bianco, rosso.
Art. 3 bis. Fascia della Regione. [5]
1. La fascia della Regione, di cui all’allegato C bis, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la possono utilizzare al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore rosso tiziano e ripropone il simbolo del Leone di San Marco. Ha una larghezza di sedici centimetri.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l’uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere regionale.
Art. 4. Sigillo della Regione [6]
Il sigillo della Regione, di cui al bozzetto allegato C) che forma parte integrante della presente legge è di forma circolare; al centro riporta il leone di San Marco raffigurato nello stemma, e in corona la dicitura «Regione del Veneto» con l'indicazione dell'Organo Regionale cui il sigillo è assegnato.
Art. 5. Soggetti assegnatari del sigillo della Regione [7]
Il sigillo è assegnato:
1) al Consiglio regionale;
2) alla Giunta regionale;
3) al Presidente della Giunta regionale;
4) al Comitato e alle Sezioni regionali di Controllo.
Esso deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali emanati dagli organi regionali sopraelencati.
Art. 6. Tenutari dei sigilli della Regione [8]
Della tenuta dei sigilli sono responsabili i dipendenti regionali che hanno la direzione degli uffici cui i sigilli medesimi sono assegnati.
Art. 7.Obblighi di apposizione del sigillo della Regione [9]
La raffigurazione del sigillo della Regione deve essere stampata su tutta la carta da lettere della Regione destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei Gruppi consiliari.
Parimenti il sigillo della Regione deve apparire sul frontespizio del «Bollettino Ufficiale della Regione» e su ogni tabella indicante gli uffici della Regione.
Art. 7 bis. Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione. [10]
1. L’esposizione della bandiera, di cui al comma 2 dell’articolo 3, all’esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera, di cui al comma 2 dell’ articolo 3, viene altresì esposta:
a) all’esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici;
b) all’esterno degli enti strumentali della Regione;
c) all’esterno degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione;
d) all’esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale;
e) all’esterno degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione;
f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell’Unione Europea;
g) all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;
h) all’esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
i) all’esterno degli edifici scolastici il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell’anno medesimo;
l) all’esterno delle sedi di Consigli comunali e provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività e celebrazioni;
m) nei casi previsti dagli statuti dei comuni, delle provincie e della Città metropolitana;
n) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto.
3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all’articolo 1 su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all’articolo 7 octies.
4. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali sono assegnati dei distintivi raffiguranti lo stemma della Regione.
5. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell’articolo 3, agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta.
Art. 7 ter. Esposizione della bandiera e dello stemma da parte dei privati. [11]
1. L’esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.
2. È consigliata l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.
Art. 7 quater. Orari di esposizione della bandiera. [12]
1. L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere g), h) ed l) dell’articolo 7 bis, dalle ore 8.00 al tramonto. Quando la bandiera rimane esposta anche dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.
Art. 7 quinquies. Modalità di esposizione della bandiera. [13]
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un’asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d’onore alla destra del tavolo della presidenza.
2. La bandiera è esposta in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che a qualsiasi titolo abbiano accesso ai locali in cui è svolta l’attività istituzionale.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e dell’Unione europea nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione, la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato di province, comuni e Città metropolitana.
4. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.
Art. 7 sexies. Casi particolari. [14]
1. La bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz’asta.
2. Possono adottarsi, all’estremità superiore dell’inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso.
Art. 7 septies. Sanzioni. [15]
1. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell’articolo 7 bis comporta a carico dei trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 1.000 (mille).
2. La Giunta regionale definisce modalità e termini per le attività di cui al comma 1.
Art. 7 octies. Immagine coordinata della Regione del Veneto. [16]
1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l’identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un’identificazione unitaria e diretta dell’Ente regionale, e del suo territorio, la Giunta regionale realizza un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione del Veneto.
2. Il sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto, di cui al comma 1, ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione del Veneto;
b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.
3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni della bandiera e degli stemmi di cui alla presente legge.
4. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Con successivo regolamento è disciplinato l’uso del manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 10 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 7 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 52 della
[4] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della
[5] Articolo inserito dall'art. 2 della
[6] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della
[7] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della
[8] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della
[9] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della
[10] Articolo inserito dall'art. 3 della
[11] Articolo inserito dall'art. 4 della
[12] Articolo inserito dall'art. 5 della
[13] Articolo inserito dall'art. 6 della
[14] Articolo inserito dall'art. 7 della
[15] Articolo inserito dall'art. 8 della
[16] Articolo inserito dall'art. 9 della