§ 5.18.65 - Legge regionale 3 maggio 1993, n. 23. [*]
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente: " Concessione di contributi per la manutenzione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:03/05/1993
Numero:23


Sommario
Art. 4.      1. Il comma 4 dell'articolo 6 della lr 17/1986 è abrogato.
Art. 5.      1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all'articolo 4, comma 2, della lr 17/1986 è rideterminato in lire 850.000.
Art. 6.      1. Il termine indicato all'articolo 3, comma 1, della lr 17/1986, come modificato dall'articolo 2, si applica anche alle istanze di finanziamento per la stagione invernale 1992/1993.
Art. 7.      1. Alla maggiore spesa per l'anno 1993 derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte con le disponibilità già iscritte ai capitoli 64600 e 64640 del [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 5.18.65 - Legge regionale 3 maggio 1993, n. 23. [*]

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente: " Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo ".

(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4.

     1. Il comma 4 dell'articolo 6 della lr 17/1986 è abrogato.

 

     Art. 5.

     1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all'articolo 4, comma 2, della lr 17/1986 è rideterminato in lire 850.000.

 

     Art. 6.

     1. Il termine indicato all'articolo 3, comma 1, della lr 17/1986, come modificato dall'articolo 2, si applica anche alle istanze di finanziamento per la stagione invernale 1992/1993.

 

     Art. 7.

     1. Alla maggiore spesa per l'anno 1993 derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte con le disponibilità già iscritte ai capitoli 64600 e 64640 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] Legge regionale abrogata dall'art. 10 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 45, con effetto a decorrere dal 1 agosto 2000.

[1] Sostituiscono gli artt. 2, 3, 5 della L.R. 22 aprile 1986, n 17.