Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 26/03/1993 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione autentica). |
Art. 2. (Proroga di termine). |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 5.18.64 – L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".
(B.U. 6 aprile 1993, n. 15).
Art. 1. (Interpretazione autentica).
1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 1, della
Art. 2. (Proroga di termine).
1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 2 della
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.