Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.17 sport e tempo libero |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9). |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992). |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992). |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992). |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992). |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 9/1992). |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992). |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2). |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997). |
Art. 10. (Disposizioni applicative). |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.17.65 - Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.
Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). Modificazioni e disposizioni applicative della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).
(B.U. 4 gennaio 2000, n. 1).
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 6 della
1. [1].
2. [2].
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 8 della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 9 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 10 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 11 della
1. [6].
2. [7].
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 11 bis alla
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 12 della
CAPO II
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1997, N. 2
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 3 della
1. [10].
2. [11].
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 4 della
Art. 10. (Disposizioni applicative).
1. L'obbligo, in capo al gestore delle piste, di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dall'articolo 6, comma 1, della
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Sostituisce la lettera e), comma 2, art. 6 della
[2] Inserisce la lettera h bis) nel comma 2, art. 6 della
[3] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 8 della
[4] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 9 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[6] Sostituisce il comma 1, art. 11 della
[7] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 11 della
[8] Inserisce l'art. 11 bis nella
[9] Sostituisce l'art. 12 della
[10] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 3 della
[11] Inserisce la lettera d bis) nel comma 1, art. 3 della
[12] Sostituisce la lettera d), comma 3, art. 4 della