§ 5.15.23 - Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5.
Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.15 lavoro
Data:03/01/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti e natura degli interventi).
Art. 3.  (Attribuzione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Art. 4.  (Deliberazione Consiglio Regionale).
Art. 5.  (Presentazione domande e finanziamento).
Art. 6.  (Contenuto del progetto).
Art. 7.  (Beneficiari degli interventi).
Art. 8.  (Trattamento economico e tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori e del personale istruttore).
Art. 9.  (Norma transitoria per la prima applicazione).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.15.23 - Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5. [1]

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta.

(B.U. 16 gennaio 1990, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualificative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di cantieri scuola e di lavoro - già normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati) - l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

 

     Art. 2. (Soggetti e natura degli interventi).

     1. I Comuni o loro Consorzi, e le Comunità Montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilità attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro, a gestione regionale, di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. (Attribuzione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici). [2]

     1. Al fine di una gestione della legge che, nell'ambito delle indicazioni stabilite nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, consenta l'istituzione e la gestione dei cantieri di lavori a livello regionale, sono attribuite all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:

     a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all'approvazione dei progetti di intervento;

     b) alla priorità degli enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche;

     c) al conseguente rilascio, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei Comuni, o loro Consorzi, e nelle Comunità montane;

     d) all'entità, previa deliberazione della Giunta regionale, dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;

     e) alla gestione ed al controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.

 

     Art. 4. (Deliberazione Consiglio Regionale).

     1. La Regione annualmente assegna, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione un finanziamento per l'istituzione dei cantieri di lavoro a favore dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

     2. [3].

 

     Art. 5. (Presentazione domande e finanziamento). [4]

     1. I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità montane che intendono realizzare i cantieri di lavoro presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici con allegato il progetto di intervento di cui all'articolo 6.

     2. L'Assessore regionale ai lavori pubblici, verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, e sulla base della congruità e conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, approva i progetti di intervento.

     3. Il finanziamento complessivo della spesa per i progetti di intervento approvati ai sensi del comma due viene determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo a quello della presentazione delle domande.

     4. La Giunta regionale con deliberazione di cui alla lettera c) dell'articolo 3 provvede all'impegno di spesa per la gestione dei cantieri di lavoro.

 

     Art. 6. (Contenuto del progetto). [5]

     1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma uno dell'articolo 5 deve contenere:

     a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territorialmente di competenza dell'ente locale proponente;

     b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli elementi tecnico - progettuali ed amministrativi;

     c) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non superiore alle quindici unità, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

     d) la durata del progetto, o dei progetti, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

     e) gli oneri distinti in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi.

     2. Qualora le opere che si intendono realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente richiedente deve dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.

     3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non superiore a tremilaseicento giornate lavorative; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, i relativi prolungamenti potranno essere concessi a seguito di una successiva richiesta da effettuarsi per l'anno successivo con le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Beneficiari degli interventi).

     1. Possono essere utilizzati nei cantieri i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento, individuati secondo i criteri stabiliti con legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

     2. La partecipazione dei lavoratori ai cantieri è volontaria e non costituisce nessun rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli Enti o nelle Aziende pubbliche.

     3. Per la durata del cantiere i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione al Collocamento come previsto dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni.

     4. L'articolazione dell'attività lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e per 8 ore giornaliere e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.

     5. L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.

 

     Art. 8. (Trattamento economico e tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori e del personale istruttore).

     1. Ai lavoratori e personale istruttore partecipanti ai cantieri di lavoro la Regione corrisponde una indennità giornaliera nella misura stabilita nella deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

     2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si provvede nel modo seguente:

     a) per i lavoratori si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424 in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana) e successive modificazioni ed integrazioni, restando a carico della Regione promotrice il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori";

     b) per il personale istruttore e vice - istruttore secondo la vigente normativa statale disciplinante la previdenza a mezzo dell'INPS e dell'INAIL [6].

 

     Art. 9. (Norma transitoria per la prima applicazione).

     1. Al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1989, di cui all'articolo 10 è ripartita, per la gestione di cantieri di lavoro da istituirsi nei Comuni, secondo quanto di seguito indicato:

     - Comune di Aosta L. 204.000.000

     - Comune di Châtillon L. 182.000.000

     - Comune di Fénis L. 182.000.000

     - Comune di Issogne L. 182.000.000

     - Comune di Nus L. 182.000.000

     2. L'indennità giornaliera lorda da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai cantieri autorizzati ai sensi del presente articolo, è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.

     3. Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento, da avviare nei cantieri di lavoro sono individuati secondo i criteri previsti al primo comma dell'articolo 7.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 932.000.000.

     2. La spesa per gli anni finanziari successivi verrà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.

     3. Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma, si fa fronte sull'apposito Capitolo di competenza n. 26400 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato - (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2009, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 1991, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 1991, n. 9.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 1991, n. 9.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 1991, n. 9.