§ 5.14.31 - L.R. 14 giugno 2011, n. 14.
Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:14/06/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Soggetti beneficiari)
Art. 3.  (Tipologia degli interventi)
Art. 4.  (Spese ammissibili)
Art. 5.  (Procedure)
Art. 6.  (Commissione tecnica)
Art. 7.  (Revoca dei contributi)
Art. 8.  (Divieto di cumulo)
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.14.31 - L.R. 14 giugno 2011, n. 14.

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

(B.U. 28 giugno 2011, n. 27)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, la presente legge disciplina la concessione da parte della Regione di contributi per le imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.

 

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo alla dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le nuove imprese innovative classificate come piccole imprese, secondo la vigente definizione comunitaria di piccola media impresa (PMI).

 

2. Ai fini della concessione dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono:

 

a) essere costituite da non più di tre anni;

 

b) avere sede operativa nel territorio regionale.

 

3. Sono considerate imprese innovative le imprese che possono dimostrare che i costi di ricerca e di sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo.

 

4. Nel caso di start-up senza antefatti finanziari, sono considerate imprese innovative quelle che possono dimostrare che le spese per la ricerca e lo sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative, riferite ad un periodo almeno semestrale, nella revisione contabile del loro periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

 

5. Le imprese innovative di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 800/2008 una sola volta nel periodo in cui corrispondono alla definizione di nuove imprese innovative ai sensi del medesimo regolamento.

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 300.000 euro per impresa.

 

2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 150.000 euro per impresa.

 

     Art. 4. (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria e che siano relative:

 

a) al personale dipendente;

 

b) alle consulenze tecniche;

 

c) agli attivi materiali quali le attrezzature e le strumentazioni, sia di nuovo acquisto che già utilizzati, purché in tale ipotesi il loro valore sia certificato da apposita perizia;

 

d) agli attivi immateriali, quali le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

 

e) alla locazione di immobili e alle relative utenze.

 

2. Le spese di cui al comma 1, lettere c) e d), devono rappresentare almeno il 30 per cento del totale delle spese.

 

3. I piani di sviluppo devono essere avviati successivamente alla valutazione tecnica e amministrativa della domanda di cui all'articolo 5, comma 2, e avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

 

4. Le spese devono essere sostenute non oltre i tre anni successivi alla concessione del contributo.

 

     Art. 5. (Procedure)

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, sull'apposita modulistica predisposta dalla medesima struttura.

 

2. I contributi sono concessi previa istruttoria amministrativa della struttura competente, della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività del piano di sviluppo. A seguito delle predette istruttorie, le domande sono trasmesse al Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per la valutazione dell'ammissibilità delle stesse.

 

3. I contributi sono erogati tramite FINAOSTA S.p.A. sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del progetto e della congruità dei costi attestati dalla Commissione tecnica.

 

4. Le imprese beneficiarie possono richiedere un anticipo del contributo, nella misura massima del 30 per cento, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

 

5. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

6. Le domande istruite positivamente ma non agevolate per carenza di fondi possono essere ripresentate l'anno successivo e finanziate prioritariamente rispetto alle nuove domande.

 

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può stabilire ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse.

 

     Art. 6. (Commissione tecnica)

1. La valutazione tecnica in merito all'innovatività dei piani di sviluppo è effettuata da un'apposita Commissione tecnica i cui membri, in numero massimo di tre, sono scelti tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della l.r. 84/1993.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. La medesima deliberazione fissa, altresì, il compenso lordo da corrispondere ai componenti della Commissione per ciascuna istruttoria, oltre al rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista per il personale appartenente al ruolo unico regionale.

 

     Art. 7. (Revoca dei contributi)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

 

a) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria;

 

b) avvio di procedure concorsuali;

 

c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo o mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti;

 

d) violazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 5;

 

e) violazione del divieto di cumulo di cui all'articolo 8.

 

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

 

3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione regionale prevista dagli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca

 

     Art. 8. (Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti relativi alle stesse spese ammissibili.

 

2. I contributi di cui alla presente legge non sono altresì cumulabili, nei tre anni successivi alla concessione dei medesimi, con gli aiuti esentati a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, ad eccezione degli aiuti esentati ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento medesimo.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 550.000 per l'anno 2011 e 600.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello Sviluppo economico) e 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

 

a) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche), per euro 50.000 nel 2011 e annui euro 100.000 per gli anni 2012 e 2013;

 

b) nell'UPB 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013), per annui euro 500.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

 

4. Le entrate di cui all'articolo 7, comma 3, sono introitate nel bilancio della Regione.

 

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.