§ 5.14.11 - Legge regionale 30 agosto 1995, n. 37.
Concessione di finanziamenti per il trasferimento di impianti nell'area industriale Cogne di Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:30/08/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Finanziamenti).
Art. 3.  (Norme finanziarie).
Art. 4.  (Variazioni di bilancio).


§ 5.14.11 - Legge regionale 30 agosto 1995, n. 37.

Concessione di finanziamenti per il trasferimento di impianti nell'area industriale Cogne di Aosta.

(B.U. 3 ottobre 1995, n. 44).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione agevola il trasferimento di impianti all'interno dell'area industriale Cogne di Aosta al fine di consentire gli interventi di bonifica, riorganizzazione urbanistica e riconversione produttiva previsti dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta) e dal "Documento unico di programmazione (DUP FESR) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'Obiettivo n. 2 di cui al reg. CEE 2081/93 nella regione Valle d'Aosta, per il triennio 1994/96".

 

     Art. 2. (Finanziamenti).

     1. Ai fini di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alla società Cogne Acciai Speciali s.r.l., con sede in Aosta, fino ad un importo massimo di lire 25 miliardi, per spese di trasferimento di impianti, magazzini, servizi ed uffici dall'area resa disponibile per la riconversione produttiva nell'area destinata alla prosecuzione dell'attività siderurgica.

     1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, per le medesime finalità e tipologie di spesa indicate al comma precedente e per un importo massimo complessivo di lire 800 milioni alle imprese industriali ed artigiane operanti all'interno dell'area industriale Cogne di Aosta, fornitrici di beni o servizi alla "Cogne Acciai Speciali S.r.l.". La verifica di pertinenza e congruità della spesa relativa è effettuata dalla "Finaosta S.p.A." [1].

     2. La Giunta regionale provvede a dare un mandato senza rappresentanza alla Finaosta s.p.a. affinché eroghi i finanziamenti, di cui al comma 1, sotto forma di uno o più mutui decennali, senza alcun rischio per il mandatario, ferma restando la normale diligenza nell'esecuzione del mandato. Il tasso di interesse è variabile annualmente e pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente dal Ministero del tesoro per il settore industria, commercio e artigianato, arrotondato al mezzo punto inferiore.

     3. La verifica di pertinenza e di congruità della spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1 è effettuata dalla Finaosta s.p.a. sulla base di progetti esecutivi; la riconduzione della documentazione di spesa alle opere eseguite è certificata dal collegio sindacale della Cogne Acciai Speciali s.r.l..

     4. E' ammesso il finanziamento della totalità della spesa sostenuta e documentata, purché essa sia esclusivamente funzionale al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

     5. I finanziamenti autorizzati dalla presente legge sono garantiti con fideiussione bancaria e/o cessione di crediti della Cogne Acciai Speciali s.r.l., il cui ammontare e la cui esigibilità verranno valutati dalla Finaosta s.p.a. o da sua società partecipata abilitata alla gestione dei crediti.

 

     Art. 3. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, ammontante a complessive lire 25 miliardi, graverà sul capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale) del bilancio per l'esercizio in corso.

     2. Per la copertura dell'onere di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni.

     3. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dal comma 2, previste in lire 1.472.000.000 per il 1995 e in annue lire 3.312.000.000 per la durata dei relativi piani di ammortamento, gravano sui capitoli 69300 e 69320 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante riduzione per lire 1.472.000.000 per l'anno 1995 e per lire 3.312.000.000 per gli anni 1996 e 1997 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1995/1997 a valere sugli interventi previsti agli allegati n. 1 dei bilanci stessi relativi al recupero e tutela dell'ambiente (Ammortamento mutuo da contrarre per la concessione di finanziamenti per il trasferimento di impianti nell'area industriale "Cogne" C-3.7.).

 

     Art. 4. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1995 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

 

a) parte entrata

1) in aumento:

programma regionale 5.18

codificazione 5.1.0

 

 

cap. 11180            "Contrazione di mutui per la

                      concessione di finanziamenti per il

                      trasferimento di impianti nell'area

                      industriale Cogne di Aosta"

                                             lire 25.000.000.000;

 

b) parte spesa

1) in aumento:

cap. 35620            "Spese per la costituzione del

                      fondo di dotazione della Finaosta

                      s.p.a. per gli interventi della

                      gestione speciale"

                                             lire 25.000.000.000

cap. 69300            "Quota interessi per ammortamento

                      di mutui da contrarre"

                                              lire 1.280.000.000

cap. 69320            "Quota capitale per ammortamento di

                      mutui da contrarre"

                                              lire   192.000.000;

 

2) in diminuzione:

cap. 69020            "Fondo globale per il finanziamento

                      di spese di investimento"

                                             lire 1.472.000.000.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 48.