§ 5.13.22 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 44.
Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.13 foreste e territori montani
Data:07/08/1986
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. In analogia a quanto stabilito con RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e con RDL 16 maggio 1926, n. 1126, agli Enti ed ai privati che secondo le direttive impartite dal Servizio Selvicoltura, [...]
Art. 2.      1. Nel caso di rimboschimento di prati irrigui, di pascoli o di altre colture agrarie, confinanti con altre proprietà agricole della stessa qualità, l'erogazione del contributo è subordinata ad [...]
Art. 3.      1. Per le superfici aventi un'estensione inferiore a 2.500 metri quadrati non viene concesso alcun contributo, e si provvede invece alla gratuita concessione di trapianti atti al rimboschimento.
Art. 4.      1. Per l'impianto di pioppi e di altre specie atte all'arboricoltura da legno in terreni agricoli il contributo regionale è pari al 50 percento delle spese di primo impianto ammesse, per [...]
Art. 5.      1. Il costo d'impianto è a totale carico della Regione qualora si tratti di rinsaldamento ed abbellimento di strade, e di abbellimento di edifici destinati all'uso pubblico di proprietà di enti [...]
Art. 6.      1. Il contributo di cui all'articolo 1 può essere concesso per intero, previo collaudo, ove siano trascorsi:
Art. 7.      1. Le leggi regionali 28 settembre 1951, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 41, sono abrogate.
Art. 8.      1. Per le finalità previste dalla legge è autorizzata, fino al 1988, la seguente spesa, il cui onere graverà sul Capitolo 28850 del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio 1986 e [...]
Art. 9.      1. Al Bilancio di Previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono approvate le seguenti variazioni:


§ 5.13.22 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 44.

Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 22, S.S. 15 settembre 1986, n. 1).

 

Art. 1.

     1. In analogia a quanto stabilito con RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e con RDL 16 maggio 1926, n. 1126, agli Enti ed ai privati che secondo le direttive impartite dal Servizio Selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale compiono lavori di: rimboschimento di terreni nudi, erbati e cespugliati aventi vocazione forestale, interventi di cure colturali per la ricostituzione di boschi degradati, opere che rivestono carattere di miglioramento della viabilità forestale, piani di assestamento; la Regione può concedere contributi sulle spese ammesse, dedotte le eventuali agevolazioni concesse dallo Stato, nelle seguenti misure percentuali:

     A - 75 percento per le domande presentate da singole persone fisiche;

     B - 90 percento per le domande presentate da Enti locali e consorterie, nonché da consorzi, cooperative e società semplici regolarmente costituiti allo scopo di promuovere la selvicoltura su terreni di proprietà dei richiedenti; ovvero per le domande sottoscritte cumulativamente da almeno due persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui.

     2. Il contributo nella misura del 90 percento della spesa ammessa è tuttavia subordinato in ogni caso all'inclusione dei terreni oggetto dei lavori entro i confini amministrativi di un solo Comune, salvo che si tratti di terreni racchiusi entro i limiti fisici di un solo sottobacino idrico tributario della Dora Baltea.

 

     Art. 2.

     1. Nel caso di rimboschimento di prati irrigui, di pascoli o di altre colture agrarie, confinanti con altre proprietà agricole della stessa qualità, l'erogazione del contributo è subordinata ad un atto di consenso da parte dei proprietari limitrofi.

     2. La prescrizione di cui sopra non si applica qualora la proprietà del richiedente confini con boschi o arboreti da legno.

 

     Art. 3.

     1. Per le superfici aventi un'estensione inferiore a 2.500 metri quadrati non viene concesso alcun contributo, e si provvede invece alla gratuita concessione di trapianti atti al rimboschimento.

     2. La quantità di detti trapianti è stabilita dal Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale, il quale provvede anche alla gratuita assistenza tecnica.

 

     Art. 4.

     1. Per l'impianto di pioppi e di altre specie atte all'arboricoltura da legno in terreni agricoli il contributo regionale è pari al 50 percento delle spese di primo impianto ammesse, per qualunque richiedente.

     2. Tale contributo è comprensivo tanto delle spese di lavorazione del suolo quanto del costo delle piante, ed è limitato a piantamenti di almeno 50 alberi.

     3. Per impianti di entità numerica inferiore, il contributo si limita alla distribuzione del materiale d'impianto a prezzo di costo.

 

     Art. 5.

     1. Il costo d'impianto è a totale carico della Regione qualora si tratti di rinsaldamento ed abbellimento di strade, e di abbellimento di edifici destinati all'uso pubblico di proprietà di enti pubblici.

     2. Il piantamento di alberi, a fini ornamentali, di edifici di proprietà privata, non costituisce rimboschimento né arboricoltura ed è a totale carico del richiedente.

 

     Art. 6.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 può essere concesso per intero, previo collaudo, ove siano trascorsi:

     A - tre anni dall'impianto per i rimboschimenti;

     B - due anni dall'impianto per l'arboricoltura da legno nei terreni agricoli;

     C - immediatamente dopo l'avvenuta ricostituzione di boschi degradati se relativo a semplici operazioni colturali, nonché dopo l'avvenuta esecuzione delle opere connesse.

     2. E' consentita la concessione di acconti proporzionati all'importo degli interventi eseguiti e debitamente accertati.

     3. La misura degli acconti non può superare l'80 percento della quota del contributo ammesso.

     4. Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia stata eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.

 

     Art. 7.

     1. Le leggi regionali 28 settembre 1951, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 41, sono abrogate.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità previste dalla legge è autorizzata, fino al 1988, la seguente spesa, il cui onere graverà sul Capitolo 28850 del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti Capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi:

     - per l'anno 1986 L. 160.000.000

     - per l'anno 1987 L. 200.000.000

     - per l'anno 1988 L. 200.000.000

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1986

     quanto a L. 110.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al Capitolo 28850 parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

     quanto a L. 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " (Allegato n. 8 settore terzo. Oneri non ripartibili) del Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 a valere sull'intervento iscritto per finanziamento della spesa per quota interesse su mutui da contrarre. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 299.000.000.

     - per gli anni 1987-1988 mediante utilizzo per L. 400.000.000 delle disponibilità iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del Bilancio pluriennale 1986-1988.

 

     Art. 9.

     1. Al Bilancio di Previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono approvate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ". L. 50.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 28850 " Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo ".

     LR 7 agosto 1986, n. 44 L. 50.000.000