§ 5.13.2 - Legge regionale 22 agosto 1958, n. 4.
Norme regionali in materia di foreste e di terreni montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.13 foreste e territori montani
Data:22/08/1958
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 (lettera d) [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati Forestali di cui all'articolo 181 del RDL 30 dicembre 1923, n. [...]
Art. 4.      I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'articolo 17 del RDL 30- 12- 1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere [...]
Art. 5.      Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle [...]
Art. 6.      All'Ispettore Agrario, Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali [...]
Art. 7.      All'Ispettore Forestale, Capo dei Servizi forestali
Art. 8.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.13.2 - Legge regionale 22 agosto 1958, n. 4.

Norme regionali in materia di foreste e di terreni montani.

(B.U. 30 agosto 1958).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 (lettera d) dello Statuto speciale regionale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dagli organi della Regione. Fino a quando la Regione non avrà disciplinato tale materia con leggi proprie, si applicheranno in Valle d'Aosta le leggi dello Stato e le attribuzioni che la legislazione statale demanda agli organi dello Stato saranno espletate dagli organi della Regione, secondo le rispettive competenze istituzionali previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati Forestali di cui all'articolo 181 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli Enti o Comitati che con successive disposizioni legislative hanno sostituito, in parte, i Comitati Forestali.

     Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono, altresì, devoluti, i compiti e le attribuzioni spettanti ai Comitati consultivi a carattere regionale o provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, di bonifica e di economia montana e forestale.

 

     Art. 4.

     I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'articolo 17 del RDL 30- 12- 1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio.

 

     Art. 5.

     Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle d'Aosta, è predisposto dal Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 6.

     All'Ispettore Agrario, Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali e compartimentali.

 

     Art. 7.

     All'Ispettore Forestale, Capo dei Servizi forestali

dell'Amministrazione regionale, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Forestali provinciali e compartimentali.

 

     Art. 8.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.