Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.13 foreste e territori montani |
Data: | 22/08/1958 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 (lettera d) [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati Forestali di cui all'articolo 181 del RDL 30 dicembre 1923, n. [...] |
Art. 4. I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'articolo 17 del RDL 30- 12- 1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere [...] |
Art. 5. Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle [...] |
Art. 6. All'Ispettore Agrario, Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali [...] |
Art. 7. All'Ispettore Forestale, Capo dei Servizi forestali |
Art. 8. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.13.2 - Legge regionale 22 agosto 1958, n. 4.
Norme regionali in materia di foreste e di terreni montani.
(B.U. 30 agosto 1958).
Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 (lettera d) dello Statuto speciale regionale approvato con
Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati Forestali di cui all'articolo 181 del
Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono, altresì, devoluti, i compiti e le attribuzioni spettanti ai Comitati consultivi a carattere regionale o provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, di bonifica e di economia montana e forestale.
I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'articolo 17 del RDL 30- 12- 1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio.
Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle d'Aosta, è predisposto dal Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
All'Ispettore Agrario, Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali e compartimentali.
All'Ispettore Forestale, Capo dei Servizi forestali
dell'Amministrazione regionale, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Forestali provinciali e compartimentali.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del