Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.11 energia |
Data: | 23/12/2009 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 2bis) |
Art. 4. (Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete. Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 5) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 6) |
Art. 8. (Inserimento dell'articolo 6bis) |
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 6ter) |
Art. 10. (Inserimento dell'articolo 6quater) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 8) |
Art. 12. (Modificazione all'articolo 9) |
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 10) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 11) |
Art. 15. (Modificazione all'articolo 13) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 14) |
Art. 17. (Modificazione all'articolo 17) |
Art. 18. (Modificazione all'articolo 18) |
Art. 19. (Disposizioni transitorie) |
Art. 20. (Disposizione di coordinamento) |
Art. 21. (Ulteriore finanziamento dell'articolo 5 della l.r. 3/2006) |
Art. 22. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 23. (Efficacia della legge) |
Art. 24. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.11.21 - L.R. 23 dicembre 2009, n. 50. [1]
Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).
(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le procedure finalizzate all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l'attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l'utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, allo scopo di incentivare:
a) le tecnologie che consentono il risparmio dell'energia, sia negli impieghi stazionari che nella mobilità leggera;
b) le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
c) gli impianti dimostrativi e le attività di didattica specialistica;
d) le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti interventi di aumento dell'efficienza energetica.".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
"3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 6ter e 6 quater.".
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
(Programmazione energetico-ambientale)
1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l'incentivazione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia.
2. La programmazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente:
a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;
b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;
c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali;
d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale.
3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano.
4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.".
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 2bis)
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis. (Gestione dei dati energetici regionali)
1. La raccolta, l'analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La struttura competente può affidare al Centro osservazione e attività sull'energia di cui all'articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.".
Art. 4. (Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete. Modificazioni all'articolo 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. FINAOSTA S.p.A. e ARPA possono avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, di istituzioni e di altri soggetti che operano a livello scientifico o economico anche nei settori correlati a quello dell'energia.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
"3 bis. Il COA energia, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2:
a) organizza le attività previste per l'attuazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
b) individua e organizza le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di pianificazione energetica adottato dalla Regione;
c) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale;
d) organizza la raccolta e l'aggiornamento dei dati statistici significativi e dei dati caratteristici di funzionamento delle tecnologie presenti sul mercato, con particolare riguardo all'evoluzione delle soluzioni impiantistiche utilizzabili sul territorio regionale;
e) realizza iniziative di formazione e di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;
f) fornisce agli enti locali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;
g) organizza le attività finalizzate alla realizzazione degli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali di cui all'articolo 6, comma 1;
h) realizza i laboratori didattici specialistici di cui all'articolo 6bis;
i) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 6ter;
j) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria valutativa di cui all'articolo 13.".
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
(Iniziative di formazione e di informazione)
1. La struttura competente, sentite le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione e di informazione allo scopo di sensibilizzare l'utenza e le categorie professionali in ordine alle applicazioni finalizzate al risparmio energetico, nonché iniziative volte ad incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione e alla consulenza tecnica.".
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 5)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della
3. Al comma 5 dell'articolo 5 della
4. Il comma 6 dell'articolo 5 della
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.
3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica, o di presìdi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.
4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.
5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.
6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.".
Art. 8. (Inserimento dell'articolo 6bis)
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis. (Laboratori didattici specialistici)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da effettuarsi in laboratori didattici specialistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono avviate a seguito di intesa tra la struttura competente e la Sovraintendenza regionale agli studi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale, regionali e paritarie, il cui indirizzo didattico sia inerente al settore energetico.
3. Le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse alle iniziative di cui al comma 1 stipulano apposita convenzione con la Regione relativa alla realizzazione e alle modalità di utilizzo dei laboratori didattici specialistici.
4. L'allestimento dei laboratori didattici specialistici spetta al COA energia che riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione delle iniziative avviate.
5. I laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione delle istituzioni scolastiche interessate e possono formare oggetto di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo extrascolastico dei medesimi.
6. Per consentire la valutazione dei risultati attesi, le istituzioni scolastiche informano, entro il 30 giugno di ogni anno, il COA energia in ordine alle attività di sperimentazione realizzate.".
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 6ter)
1. Dopo l'articolo 6bis della
"Art. 6 ter. (Diagnosi energetiche)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in relazione alle finalità indicate dalla normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati per l'effettuazione, nel settore dell'edilizia residenziale, di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal COA energia che si esprime sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.
3. Per le iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile documentata.".
Art. 10. (Inserimento dell'articolo 6quater)
1. Dopo l'articolo 6ter della
"Art. 6 quater. (Misure per la riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per favorire l'interconnessione tra le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario, nell'ambito della riorganizzazione della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo gli enti locali e i soggetti privati, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente corredata di un progetto preliminare e di una relazione tecnico-finanziaria. I soggetti privati devono documentare, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione di un accordo con l'ente locale interessato.
3. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale a fronte di interventi che consentono un aumento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai parametri stabiliti dalla normativa vigente e che prevedono lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale anche per iniziative realizzate mediante l'impiego di mezzi a trazione elettrica o funzionanti con vettori energetici alternativi, purché i relativi sistemi di approvvigionamento siano alimentati mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile documentata.".
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato.
Art. 12. (Modificazione all'articolo 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 2.000 e quello massimo è di euro 50.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza con il predetto importo.".
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1 bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il limite massimo di spesa ammissibile è di euro 75.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza del predetto importo.".
3. Al comma 2 dell'articolo 10 della
4. Al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 11)
1. L'articolo 11 della
"Art. 11
(Procedimenti istruttori)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono sottoposte:
a) all'istruttoria automatica, se relative ad un contributo in conto capitale;
b) all'istruttoria valutativa, se relative ad un contributo in conto interessi o ad un mutuo a tasso agevolato, ovvero, in ogni caso, alla realizzazione di una nuova costruzione, all'ampliamento volumetrico e alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, ancorché prevista nell'ambito di un intervento di ristrutturazione.".
Art. 15. (Modificazione all'articolo 13)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 16. (Modificazione all'articolo 14)
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 17. (Modificazione all'articolo 17)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 18. (Modificazione all'articolo 18)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della
Art. 19. (Disposizioni transitorie)
1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, della
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la
Art. 20. (Disposizione di coordinamento)
1. Le parole: "Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete", ovunque ricorrano nella
Art. 21. (Ulteriore finanziamento dell'articolo 5 della
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
Art. 22. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 10, 19 e 21 è determinato complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2009, euro 1.500.000 per l'anno 2010 e euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
a) per l'anno 2009:
1) nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) e sugli accantonamenti previsti dall'allegato n. 1:
1.1. al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.1 (Recupero e valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Interventi in materia di termovalorizzazione) per euro 300.000, al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) per euro 300.000 e al punto B.2.2 (Disposizioni per l'attuazione di interventi e iniziative della Regione per la promozione della pratica sportiva) per euro 200.000;
1.2. al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per euro 480.000 e al punto B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 20.000;
2) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per euro 500.000;
b) per l'anno 2010, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.3 per euro 500.000 e al punto B.1.4 per euro 1.000.000 dell'allegato n. 1;
c) per l'anno 2011, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020 per euro 1.000.000, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.4 dell'allegato n. 1.
3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere, per euro 500.000 per l'anno 2010, sull'accantonamento previsto al punto A.1 (Incentivi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) e per annui euro 1.000.000 sull'accantonamento previsto al punto A.3 (Attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 2/B al medesimo bilancio.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. (Efficacia della legge)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, comma 2, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2010.
Art. 24. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 58 della