Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.11 energia |
Data: | 14/10/2005 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni generali). |
Art. 2. (Autorizzazione). |
Art. 3. (Rinvio). |
§ 5.11.16 – L.R. 14 ottobre 2005, n. 23. [1]
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici.
(B.U. 8 novembre 2005, n. 45).
Art. 1. (Disposizioni generali).
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le modalità per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli impianti ibridi, intendendo per tali gli impianti che producono energia o vettori energetici mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e non rinnovabili, qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all’impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell’impianto oggetto di autorizzazione.
3. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
4. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, restano ferme le procedure di competenza del Comando regionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 2 e 27 della
5. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere ubicati anche in zone destinate agli usi agro-silvo-pastorali in base alla vigente normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Nell’ubicazione si deve comunque tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità degli impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture con l’esercizio delle attività agricole.
6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica [3].
Art. 2. (Autorizzazione).
1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli impianti interessati sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di seguito denominata struttura competente, fatta salva la vigente normativa in materia di valutazione dell’impatto ambientale, di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. L’autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate con le modalità previste al capo V della
3. La conferenza di servizi è convocata dal dirigente della struttura competente. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni. [4]
4. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a realizzare l’intervento richiesto ed a esercire l’impianto in conformità al progetto approvato. Nella stessa autorizzazione devono essere indicate le condizioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell’impianto.
Art. 3. (Rinvio).
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso al procedimento autorizzativo di cui all’articolo 2.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 58 della
[2] Comma così modificato dall’art. 22 della
[3] Comma già sostituito dall’art. 22 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 22 della