§ 5.11.13 - Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46.
Interpretazione autentica dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.11 energia
Data:29/12/1997
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 20, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), l'avverbio [...]


§ 5.11.13 - Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

(B.U. 7 gennaio 1998, n. 1).

 

Art. 1.

     Nell'art. 20, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), l'avverbio "prioritariamente" è da intendersi applicabile in via esclusiva alle iniziative di autoproduzione per le quali le attività di generazione e di destinazione dell'energia idroelettrica non sono normativamente o economicamente vincolate.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.