Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.10 commercio |
Data: | 02/03/2010 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione al titolo della legge) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 1) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 2) |
Art. 4. (Sostituzione della rubrica del titolo II) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 20) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 22) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 23) |
Art. 8. (Inserimento del titolo IIIBIS) |
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 26bis) |
Art. 10. (Inserimento dell'articolo 26ter) |
Art. 11. (Abrogazioni) |
Art. 12. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.10.39 - L.R. 2 marzo 2010, n. 9.
Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
(B.U. 23 marzo 2010, n. 12)
Art. 1. (Modificazione al titolo della legge)
1. Al titolo della
Art. 2. (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
(Disposizioni generali)
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.".
Art. 4. (Sostituzione della rubrica del titolo II)
1. La rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: "FUNZIONI COMUNALI".
Art. 5. (Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 6. (Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 23)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della
Art. 8. (Inserimento del titolo IIIBIS)
1. Alla fine del capo IV del titolo III della
"TITOLO III BIS
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE".
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 26bis)
1. Dopo l'articolo 26 della
"Art. 26 bis. (Sviluppo della rete distributiva di carburanti)
1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete distributiva regionale di punti vendita di gas metano e GPL per autotrazione, di favorire la riqualificazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza degli impianti esistenti, nonché di promuovere l'installazione di nuovi impianti per il rifornimento di energia elettrica e di idrogeno, la Regione può concedere alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del
Art. 10. (Inserimento dell'articolo 26ter)
1. Dopo l'articolo 26bis della
"Art. 26 ter. (Iniziative finanziabili)
1. Possono essere ammessi a contributo:
a) gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel potenziamento della capacità distributiva di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione;
b) le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.".
Art. 11. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) il capo I del titolo II;
b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10;
c) gli articoli 13, 14, 15 e 16;
d) il titolo IV;
e) il comma 2 dell'articolo 29.
Art. 12. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A 1 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.