§ 5.10.38 - L.R. 19 novembre 2008, n. 24.
Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.10 commercio
Data:19/11/2008
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica)
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.10.38 - L.R. 19 novembre 2008, n. 24. [1]

Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

(B.U. 25 novembre 2008 n. 48)

 

Art. 1. (Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina relativa all'organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica e al fine di garantire continuità all'azione amministrativa delle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), i relativi organi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati, al massimo, fino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 26 maggio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.