§ 5.7.16 - Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50.
Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.7 bonifica
Data:10/12/1980
Numero:50


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Ozein, con sede in Aymavilles, costituito con DPR, [...]
Art. 2.      La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata
Art. 3.      Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto [...]
Art. 4.      Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. [...]
Art. 5.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni


§ 5.7.16 - Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50. [1]

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di Aymavilles.

(B.U. 15 dicembre 1980, n. 12).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Ozein, con sede in Aymavilles, costituito con DPR, fino alla concorrenza massima di lire 53.000.000, per la stipulazione di un mutuo integrativo di lire 41.000.000, da contrarre dal consorzio con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dell'articolo 35 - IV e V comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione di un acquedotto rurale.

     La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante. Essa ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

 

     Art. 2.

     La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

     - all'impegno da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

     - all'impegno da parte del Consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto rurale di Ozein, come da progetto approvato dalla Regione e dal ministero agricoltura e foreste;

     - alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario San Paolo di Torino secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1956, n. 910;

     - all'impegno da parte dell'Istituto mutuante di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

 

     Art. 4.

     Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 3.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

     Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 3.000.000.

 

     Art. 5.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 3.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR 1° aprile 1975, n. 7 L. 3.000.000

     Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980 è aggiunto quanto segue:

     legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50.

     - Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di Aymavilles.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.