Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.4 apicoltura |
Data: | 27/10/1993 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 5. |
Art. 9. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 21. 1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla L.R. 24 agosto 1982, n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni da indirsi entro 60 giorni dalla approvazione dello [...] |
Art. 22. 1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, autorizzato dalla L.R. 29 novembre 1978, n. 58, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1993, in L. 50.000.000. |
Art. 23. 1. Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 20.000.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di [...] |
Art. 24. 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa: |
Art. 25. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 5.4.3 - Legge regionale 27 ottobre 1993, n. 78.
Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta.
Artt. 2. - 4. [2]
Artt. 6. - 8.[2]
Artt. 10. - 13. [2]
Artt. 17. - 20. [2]
1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla
1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, autorizzato dalla
1. Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 20.000.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di previsione della Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capp. dei futuri bilanci si provvede:
- per l'anno 1993 mediante riduzione di L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 6. Interventi settoriali - 6.1.2 Interventi per l'apicoltura);
- per gli anni 1994/1995 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 42060 e per L. 40.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.
2. A decorrere dall'anno 1996 l'onere sarà iscritto ai sensi dell'art. 15 della
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:
a) parte spesa
1) variazione in diminuzione
Cap. 69000 fondo globale per il finanziamento di spese correnti
L. 20.000.000
2) variazione in aumento
Cap. 42060 contributo al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura
L. 20.000.000
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della
[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della
[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della
[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della
[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della
[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della
[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della
[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della
[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della
[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della
[3] Comma corretto dalla segnalazione della Direzione generale del Bilancio dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, nel B.U. 2 novembre 1993, n. 47.