§ 5.3.39 - L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.
Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:12/10/2009
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 2bis)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 3bis)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 3ter)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 5)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 6)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 7)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 8)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 9)
Art. 12.  (Abrogazione dell'articolo 10)
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 11)
Art. 14.  (Modificazioni all'articolo 12)
Art. 15.  (Modificazioni all'articolo 13)
Art. 16.  (Modificazioni all'articolo 14)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 15)
Art. 18.  (Modificazioni all'articolo 17)
Art. 19.  (Sostituzione dell'articolo 18)
Art. 20.  (Sostituzione dell'articolo 19)
Art. 21.  (Inserimento dell'articolo 19bis)
Art. 22.  (Modificazioni all'articolo 20)
Art. 23.  (Modificazioni all'articolo 26)
Art. 24.  (Disposizioni di coordinamento)
Art. 25.  (Disposizioni transitorie)


§ 5.3.39 - L.R. 12 ottobre 2009, n. 33.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).

(B.U. 3 novembre 2009, n. 44)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2. (Oggetto della professione di guida alpina)

1. E' guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;

c) insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 1, è inserito il seguente:

 

"Art. 2bis. (Gradi della professione)

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo all'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

3. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle di maggiore impegno, come definite con deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che possono essere svolte dall'aspirante guida alpina solo nell'ambito di un gruppo organizzato e condotto da una guida alpina-maestro di alpinismo.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3. (Specializzazioni)

1. Le guide alpine possono conseguire, a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami organizzati dall'UVGAM o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, le seguenti specializzazioni:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di persone lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, come definite dall'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine che hanno conseguito la relativa specializzazione ai sensi del presente articolo.".

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

 

"Art. 3bis. (Doveri della guida alpina)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. In caso di infortuni in montagna o, comunque, di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, esse sono tenute a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

2. Nello svolgimento della professione, le guide alpine devono tenere un comportamento improntato alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché al rispetto delle comunità che vivono e operano in montagna.

3. Le società locali di guide alpine e gli iscritti all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 sono tenuti a segnalare all'UVGAM eventuali situazioni di esercizio abusivo o irregolare della professione.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 7/1997, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

 

"Art. 3ter. (Divisa professionale)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'UVGAM.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4. (Esercizio stabile della professione)

1. E' considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che offre stabilmente le proprie prestazioni nel territorio regionale.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

3. L'iscrizione all'albo professionale regionale di guide alpine in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. L'esercizio stabile della professione può essere svolto:

a) in forma individuale;

b) nell'ambito di una società locale ai sensi dell'articolo 19;

c) nell'ambito di associazioni o enti costituiti ai sensi dell'articolo 19bis.".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5. (Libera prestazione di servizi)

1. L'esercizio occasionale nel territorio regionale della professione di guida alpina in regime di libera prestazione di servizi da parte di soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione europea è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del d.lgs. 206/2007.".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e), e h). Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12.".

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3bis. E' ammesso il trasferimento su domanda della guida alpina iscritta all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma all'albo professionale regionale, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h).".

 

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 6 della l.r. 7/1997, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3ter. E' ammessa, nel caso in cui la guida alpina intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h).".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7. (Iscrizione all'albo professionale regionale)

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) età minima di 18 anni;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita ai sensi dell'articolo 11 o possesso di titolo di abilitazione tecnica riconosciuto dall'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) o ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) conoscenza delle lingue italiana e francese e di un'altra lingua di uno Stato membro dell'Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d'esame;

h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato di origine o di provenienza.".

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997 è aggiunto il seguente:

 

"2bis. L'UVGAM procede alla vidimazione annuale, relativamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, anche in presenza di idoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente.".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 9. (Sospensione e cancellazione dall'albo professionale regionale)

1. Le guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e) e h), o che non siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 sono sospese dall'albo professionale regionale, fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali l'UVGAM procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide alpine possono essere iscritte, su richiesta, in una sezione separata dell'albo, fermo restando il divieto dell'esercizio della professione.".

 

     Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 7/1997 è abrogato.

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 11. (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM.

2. L'ammissione ai test tecnico-attitudinali, ai corsi teorico-pratici e ai successivi esami è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo è altresì richiesto l'effettivo esercizio della professione nel grado di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico in occasione dei corsi sono svolte da istruttori tecnici qualificati ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 7, comma 8, della l. 6/1989.".

 

     Art. 14. (Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore, la guida alpina è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di due anni.".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997, le parole: "di guida alpina" sono sostituite dalle seguenti: "nel grado di guida alpina-maestro di alpinismo".

 

     Art. 15. (Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997, le parole: "autorizzate a norma dell'art. 19" sono soppresse.

 

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modificazioni all'articolo 14) [1]

[1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è abrogato.]

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 15. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500. In caso di recidiva, la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina comporta:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000, per ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

 

     Art. 18. (Modificazioni all'articolo 17)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

 

"b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni;".

 

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

 

"g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse;".

 

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, è aggiunta la seguente:

 

"ibis) provvedere ad individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;".

 

4. Dopo la lettera ibis) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, introdotta dal comma 3, è aggiunta la seguente:

 

"iter) verificare l'adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli articoli 19, comma 5, 19bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera cbis), derivanti dallo svolgimento dell'attività.".

 

     Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 18. (Corsi per istruttori)

1. L'UVGAM può organizzare, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, i corsi teorico-pratici e i relativi esami per il rilascio della qualifica di istruttore tecnico, in conformità ai programmi stabiliti dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Ai corsi sono ammesse le sole guide alpine-maestri di alpinismo che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi sono svolte da istruttori tecnici.".

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 19. (Società locali)

1. Le società locali organizzano e coordinano il lavoro delle guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui operano.

2. Le società locali esistenti nel territorio regionale svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) collaborare con l'UVGAM nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d), e) e g), riguardanti la zona di competenza;

b) collaborare con gli enti turistici locali, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza;

c) collaborare con l'UVGAM ai fini della classificazione delle ascensioni effettuabili nella zona di competenza;

d) collaborare con l'UVGAM ai fini della chiodatura e manutenzione delle falesie di mezza montagna nella zona di competenza.

3. Possono aderire ad una società locale le guide alpine esercenti stabilmente nella zona di competenza, iscritte all'albo professionale regionale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti. Possono inoltre aderire anche le guide alpine invalide o le guide alpine che hanno cessato l'attività e risultano iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 2, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della società locale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti.
4. Lo statuto delle società locali individua i comuni compresi nella zona di competenza.

5. Le società locali devono disporre di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.".

 

     Art. 21. (Inserimento dell'articolo 19bis)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 19, è inserito il seguente:

 

"Art. 19bis. (Esercizio stabile della professione in forma organizzata)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale che non fanno parte di una società locale possono esercitare la professione anche nell'ambito di associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di una più efficiente offerta dei servizi alla clientela.

2. L'esercizio della professione nelle forme di cui al comma 1 è subordinato a copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

3. E' fatto divieto alle associazioni ed enti di cui al presente articolo di assumere la denominazione di società locale.".

 

     Art. 22. (Modificazioni all'articolo 20)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "scuole di alpinismo" sono inserite le seguenti: "e sci-alpinismo".

 

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "a quello delle guide alpine" sono sostituite dalle seguenti: "a quello delle guide alpine-maestri di alpinismo".

 

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "guida alpina" sono sostituite dalle seguenti: "guida alpina-maestro di alpinismo".

 

4. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, come modificata dal comma 3, è aggiunta la seguente:

 

"cbis) la scuola dispone di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.".

 

     Art. 23. (Modificazioni all'articolo 26)

1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificati dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

 

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

 

"b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;".

 

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

 

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

 

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "annue lire 3.000.000 lorde" sono sostituite dalle seguenti: "annui euro 1.549,37 lordi".

 

6. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

 

     Art. 24. (Disposizioni di coordinamento)

1. Alla l.r. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nel titolo della legge, le parole: "e di aspirante guida alpina" sono soppresse;

 

b) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: "e aspirante guida alpina" sono soppresse;

 

c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "e aspiranti guide alpine" sono soppresse;

 

d) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

 

e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

 

2) al comma 3, le parole: "e le aspiranti guide" sono soppresse;

 

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) alla lettera d) del comma 1, le parole: "e aspirante guida" sono soppresse;

 

2) alle lettere e), f) e i) del comma 1, le parole: "e aspiranti guide" sono soppresse;

 

g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20, le parole: "o aspiranti guide alpine" sono soppresse;

 

h) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) alla rubrica, le parole: "e delle aspiranti guide" sono soppresse;

 

2) al comma 1, le parole: "ed alle aspiranti guide" sono soppresse;

 

i) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

 

j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 23, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

 

k) al comma 3 dell'articolo 25, le parole: "o aspirante guida" sono soppresse;

 

l) al comma 1 dell'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) alla lettera a), le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

 

2) alla lettera f), le parole: "e aspiranti guide" sono soppresse.

 

     Art. 25. (Disposizioni transitorie)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 9.

 

2. Le società locali e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 20, e dell'articolo 20, comma 2, lettera cbis), della l.r. 7/1997, inserita dal comma 4 dell'articolo 22.

 

3. Le associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 19bis, comma 2, inserito dall'articolo 21.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.