Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.2 agricoltura |
Data: | 13/03/2008 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32. Investimenti nelle aziende agricole) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 53 della l.r. 32/2007. Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 54 della l.r. 32/2007. Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 55 della l.r. 32/2007. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 58 della l.r. 32/2007. Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 60 della l.r. 32/2007. Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 75 della l.r. 32/2007) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36. Controlli e promozione delle produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici) |
Art. 9. (Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7. Attribuzioni dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA)) |
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.2.88 - L.R. 13 marzo 2008, n. 3.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7.
(B.U. 25 marzo 2008, n. 13)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 50 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della
"e) realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo.".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 53 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della
"3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto.".
2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 53 della
"3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.".
3. Dopo il comma 3ter dell'articolo 53 della
"3quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.".
4. Dopo il comma 3quater dell'articolo 53 della
"3quinquies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 54 della
1. Al comma 2 dell'articolo 54 della
2. Il comma 3 dell'articolo 54 della
"3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 54 della
"6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.".
Art. 4. (Modificazione all'articolo 55 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della
"2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta.".
Art. 5. (Modificazione all'articolo 58 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della
"3bis. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.".
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 60 della
1. La rubrica dell'articolo 60 della
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 60 della
"cbis) a valorizzare i sottoprodotti.".
Art. 7. (Modificazione all'articolo 75 della
1. Al comma 1 dell'articolo 75 della
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12. (Interventi finanziari)
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, ai produttori agricoli e ai raccoglitori dei prodotti spontanei iscritti nelle corrispondenti sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati.
3. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.
4. Ai preparatori iscritti nella corrispondente sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 7 possono essere concessi aiuti al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo; detti aiuti sono concessi ai sensi del
5. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.".
2. Dopo le parole: "regolamento CEE n. 2092/91", ovunque esse ricorrano nella
Art. 9. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
"4bis. All'Agenzia possono essere inoltre affidate, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati a valere su risorse comunitarie e statali per il periodo 2007/2013.".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
"b) il trasferimento ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia, compreso l'esercizio delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis;".
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.