§ 5.2.80 - L.R. 28 aprile 2003, n. 18.
Disciplina della Route des vins de la Vallée d’Aoste.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:28/04/2003
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Route des vins).
Art. 3.  (Disposizioni attuative).
Art. 4.  (Modalità di riconoscimento).
Art. 5.  (Associazione Route des vins).
Art. 6.  (Comitato regionale di coordinamento).
Art. 7.  (Interventi finanziari).
Art. 8.  (Beneficiari).
Art. 9.  (Modalità di presentazione delle domande e istruttoria).
Art. 10.  (Disposizione di rinvio).
Art. 11.  (Disposizione finanziaria).


§ 5.2.80 - L.R. 28 aprile 2003, n. 18.

Disciplina della Route des vins de la Vallée d’Aoste.

(B.U. 3 giugno 2003, n. 24).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Al fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali, di valorizzare i territori a specifica vocazione vitivinicola e di promuovere le attività agricole, nonché i prodotti tipici e tradizionali, la Regione disciplina la realizzazione di un percorso enoturistico denominato Route des vins de la Vallée d’Aoste, di seguito denominato Route des vins.

 

          Art. 2. (Route des vins).

     1. La Route des vins è un percorso che si sviluppa all’interno di un comprensorio definito, in particolare nelle aree vitate espressione di produzioni di qualità ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine), lungo il quale insistono vigneti, cantine, aziende agricole, laboratori artigiani, aziende di prodotti tipici e tradizionali e strutture ricettive inseriti in un contesto di valori naturali, paesaggistici, architettonici, storici e culturali di particolare pregio.

     2. La Route des vins costituisce strumento per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

     a) garantire l’integrazione delle produzioni tradizionali, nonché di quelle tipiche riconosciute dall’Unione europea nel sistema complessivo di sviluppo del territorio rurale, ponendo la produzione vitivinicola come settore trainante rispetto alle altre attività agro-alimentari;

     b) qualificare e sviluppare l’afflusso dei visitatori nelle aree interessate dalla Route des vins e dagli itinerari secondari, con particolare riferimento al comprensorio viticolo tutelato dalla denominazione di origine controllata Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;

     c) promuovere e valorizzare la produzione vinicola regionale e tutte le potenzialità economiche e sociali che si possono creare in sinergia con la risorsa turistica;

     d) promuovere un turismo enogastronomico di qualità, teso alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali;

     e) concorrere a promuovere, in correlazione all’offerta enogastronomica, la conoscenza e la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri, dei luoghi della storia e della cultura della Valle d’Aosta, nonché delle peculiarità artistiche e architettoniche del paesaggio valdostano;

     f) creare sinergie tra gli operatori economici del comparto agro-alimentare, attivare collaborazioni con le organizzazioni turistiche e gli enti locali, al fine di promuovere il territorio rurale della Valle d’Aosta e diversificare ulteriormente l’offerta turistica.

 

     Art. 3. (Disposizioni attuative).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, in particolare:

     a) il disciplinare che fissa gli standard di qualità minimi dei servizi, funzionali all’accoglienza, offerti nell’ambito della Route des vins;

     b) lo statuto tipo del Comitato promotore di cui all’articolo 4.

 

     Art. 4. (Modalità di riconoscimento).

     1. Il riconoscimento di Route des vins è accordato, in attuazione di quanto previsto all’articolo 3, su richiesta di un Comitato promotore del quale possono far parte tutte le aziende vitivinicole, singole o associate, produttrici di vini a denominazione di origine controllata Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste, aventi sede nel territorio della regione.

     2. Ai fini del riconoscimento, il Comitato promotore, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, presenta alla struttura regionale competente in materia di promozione e viticoltura, di seguito denominata struttura competente, il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Route des vins. Il progetto deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti alle cantine cooperative operanti sul territorio regionale con un numero di associati superiore a quaranta, in rappresentanza di almeno un terzo dei produttori di uve iscritti all’albo di cui all’articolo 15 della l. 164/1992.

     3. Il progetto di cui al comma 2 può essere sottoscritto anche dai rappresentanti legali delle associazioni di produttori privati di vini a denominazione di origine controllata Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste, con un minimo di venti associati.

     4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere corredato:

     a) di una proposta di statuto, che definisce le norme per il funzionamento e l’organizzazione del Comitato promotore, nel rispetto dello statuto tipo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

     b) di una proposta di identificazione di un logotipo specifico;

     c) di una cartografia in scala 1:50.000, che individui il comprensorio e il tracciato principale interessato dalla Route des vins.

     5. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di cui al comma 2, provvede all’istruttoria dello stesso, verificando la conformità dello statuto proposto con quello di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), nonché la corrispondenza del tracciato agli obiettivi di cui all’articolo 2.

     6. A conclusione dell’istruttoria, l’assessore competente provvede, con proprio decreto, all’approvazione del progetto e al riconoscimento dell’itinerario della Route des vins.

 

          Art. 5. (Associazione Route des vins).

     1. Entro un anno dal riconoscimento dell’itinerario della Route des vins, il Comitato promotore si costituisce, a pena di decadenza del riconoscimento stesso, in organismo associativo denominato Associazione Route des vins. L’Associazione, senza scopo di lucro, è aperta a tutti i soggetti pubblici o privati aventi uno specifico interesse alla realizzazione degli obiettivi previsti nella presente legge e nelle relative disposizioni attuative.

     2. L’Associazione Route des vins, costituita con atto pubblico, è retta da uno statuto che deve essere trasmesso alla struttura competente che ne verifica la conformità ai contenuti della presente legge.

     3. L’Associazione Route des vins svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) realizza e gestisce la Route des vins nel rispetto della presente legge, delle disposizioni attuative e del progetto di cui all’articolo 4, comma 2;

     b) verifica che gli associati possiedano gli standard di qualità minimi dei servizi, funzionali all’accoglienza, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

     c) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei propri associati;

     d) provvede alla promozione della Route des vins in collaborazione con tutti i soggetti interessati, ivi compresa la Regione e gli enti locali interessati;

     e) svolge attività di formazione nei confronti dei soggetti aderenti alla Route des vins e di quelli coinvolti nell’attività di accoglienza e fruizione della Route des vins stessa.

 

     Art. 6. (Comitato regionale di coordinamento).

     1. È istituito presso la struttura competente il Comitato regionale di coordinamento della Route des vins.

     2. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) fornisce supporto tecnico alla struttura competente e all’Associazione di cui all’articolo 5;

     b) formula proposte inerenti la gestione della Route des vins;

     c) esprime parere sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 9, per gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c).

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a:

     a) definire la composizione del Comitato;

     b) nominare i componenti del Comitato;

     c) stabilire le modalità di funzionamento del Comitato.

 

     Art. 7. (Interventi finanziari).

     1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può concedere all'Associazione Route des vins aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile a sostegno delle seguenti attività:

a) studio e apposizione della specifica segnaletica;

b) promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della Route des vins, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi e l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione;

c) azioni pubblicitarie condotte mediante i mezzi di comunicazione di massa e la realizzazione di materiale promozionale;

d) realizzazione, potenziamento e adeguamento delle strutture di accoglienza, ivi compresi gli arredi e i materiali di supporto, indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge [1].

 

     Art. 8. (Beneficiari). [2]

     [1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 7:

     a) l’Associazione Route des vins per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

     b) gli operatori vitivinicoli, singoli o associati, aderenti alla Route des vins, per gli interventi di cui al comma 1, lettera d).]

 

     Art. 9. (Modalità di presentazione delle domande e istruttoria).

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 7, i soggetti beneficiari devono presentare apposita domanda alla struttura competente.

     2. I termini per la presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

 

     Art. 10. (Disposizione di rinvio).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce la spesa ammissibile, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 7.

 

     Art. 11. (Disposizione finanziaria).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato, per l’anno 2004, in euro 100.000 e, a decorrere dall’anno 2005, in annui euro 300.000.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.2.03. (Interventi per l’incremento delle colture) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 44045 (Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – piano di sviluppo rurale 2000/2006) dell’obiettivo programmatico 2.2.2.08. (Interventi a favore della cooperazione) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.

     3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.