§ 5.2.8 - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 15.
Istituzione del servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:05/04/1973
Numero:15


Sommario
Art. 1.      E' approvata la istituzione del Servizio di Assistenza tecnico- economico-sociale per l'agricoltura nella Regione Valle d'Aosta, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.
Art. 2.      Il Servizio di Assistenza, di cui al precedente articolo, da espletare secondo le indicazioni della programmazione economica regionale e con l'osservanza delle disposizioni degli Organi della [...]
Art. 3.      Nell'espletamento dei suoi compiti, il Servizio di Assistenza dovrà uniformarsi:
Art. 4.      Il personale addetto al Servizio di Assistenza tecnico-economico- sociale non può essere distolto dalla sua specifica attività di Assistenza tecnico-economico-sociale nel campo dell'agricoltura.
Art. 5.      Il Servizio di Assistenza tecnico - economico - sociale è espletato mediante cinque Recapiti periferici aventi sede nei Comuni di Donnaz, Châtillon, Aosta, Villeneuve e Morgex.
Art. 6.      Ad ogni Recapito periferico di cui all'articolo 5 è preposto un perito agrario, responsabile a tutti gli effetti del funzionamento del Servizio nella zona di competenza.
Art. 7.      Per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente articolo 2 per il Servizio di Assistenza è approvata la istituzione dei seguenti nuovi posti di organico di personale addetto previsti [...]
Art. 8.      Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al Servizio di Assistenza tecnico - economico - sociale per l'agricoltura, di cui alla presente legge, le norme di legge in vigore sullo [...]
Art. 9.      I Recapiti periferici del Servizio di Assistenza avranno sede in locali idonei nell'ambito del territorio comunale indicato come sede capoluogo di zona.
Art. 10.      Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire cinquantamilioni, finanziate e coperte come segue, graveranno partitamente sui [...]
Art. 11.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.8 - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 15. [1]

Istituzione del servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura.

(B.U. 20 aprile 1973, n. 6).

 

Art. 1.

     E' approvata la istituzione del Servizio di Assistenza tecnico- economico-sociale per l'agricoltura nella Regione Valle d'Aosta, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.

     Il Servizio di Assistenza di cui al comma precedente svolge i compiti e le funzioni indicate negli articoli 19 - lettera f - e 23 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     Il Servizio di Assistenza, di cui al precedente articolo, da espletare secondo le indicazioni della programmazione economica regionale e con l'osservanza delle disposizioni degli Organi della Amministrazione Regionale ed in particolare dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, ha il compito di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione, l'aumento del reddito agricolo, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, mediante l'assistenza tecnico - economico - sociale agli agricoltori in materia di agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, economia domestica rurale.

     In particolare, deve provvedere alle seguenti attività ed iniziative:

     a) Promuovere la formazione di imprese agricole efficienti, aventi dimensioni economicamente e tecnicamente valide, razionalmente organizzate; promuovere la gestione collettiva di imprese ed aziende agricole al fine di costituire unità aventi dimensioni economiche e tecniche razionali.

     b) Promuovere e facilitare la cooperazione agricola, favorire il sorgere di iniziative associate, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli per l'acquisto e la gestione in comune di macchine agricole, di beni e di mezzi tecnici, di attrezzature e di servizi per l'agricoltura.

     Favorire il sorgere delle stesse iniziative associate nel settore della raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     Agevolare il sorgere di forme associative e di cooperative per la conduzione e la gestione associata di aziende agricole, di allevamenti nonché fornire la relativa assistenza tecnica, economica ed amministrativa alle citate forme associative degli agricoltori.

     c) Provvedere alla assistenza tecnica ed economica diretta alle singole aziende e di gruppo a livello frazionale e comunale.

     d) Promuovere iniziative volte alla formazione professionale degli imprenditori agricoli con particolare riguardo agli addetti alla conduzione di cooperative, di consorzi di miglioramento fondiario, di forme collettive di gestione di aziende ed imprese agrarie, di associazioni di agricoltori, di società di allevamento, di enti di mutuo soccorso in agricoltura, ecc.

     e) Organizzare Corsi di aggiornamento tecnico - economico per gli agricoltori.

     f) Provvedere allo studio, rilevazione e raccolta di elementi, in ciascuna zona, atti a permettere la formulazione dei piani zonali in agricoltura; provvedere alle rilevazioni statistiche, economiche, contabili, di mercato, alle stime e all'assistenza contabile e amministrativa delle aziende agrarie.

     g) Attuare azione dimostrativa e sperimentale, a carattere pratico, in materia di coltivazioni, allevamenti, industrie agrarie, meccanizzazione. Nell'espletamento di tali compiti il Servizio si avvarrà delle esperienze acquisite e dei risultati conseguiti nell'Azienda agraria annessa alla Scuola Pratica Regionale di Agricoltura di Aosta.

     L'attività sperimentale e dimostrativa potrà essere effettuata presso la predetta Azienda avvalendosi della collaborazione della Direzione della Scuola Pratica Regionale di Agricoltura di Aosta.

     h) Provvedere alla attività di divulgazione e di volgarizzazione della scienza e tecnica agraria con l'ausilio delle moderne tecniche.

     i) Provvedere alla attività di assistenza tecnica, nelle sue più ampie forme, nel campo della economia domestica rurale a favore delle donne e dei loro nuclei familiari che si dedicano alla agricoltura.

     l) Provvedere alla raccolta di elementi, dati, prezzi, informazioni di mercato, bilanci aziendali e zonali nonché ad ogni altra rilevazione o attività attinente l'agricoltura, la zootecnica, l'apicoltura e la popolazione agricola, su richiesta dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste.

 

     Art. 3.

     Nell'espletamento dei suoi compiti, il Servizio di Assistenza dovrà uniformarsi:

     - agli orientamenti ed agli indirizzi generali indicati dall'Amministrazione Regionale in materia di agricoltura, zootecnia e Foreste;

     - alle indicazioni dei piani della programmazione economica regionale;

     - agli indirizzi tecnico - economici formulati dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste;

     - alla legislazione vigente in materia di agricoltura, zootecnia e Foreste, nonché ad ogni altra disposizione emanata dalle Autorità competenti.

 

     Art. 4.

     Il personale addetto al Servizio di Assistenza tecnico-economico- sociale non può essere distolto dalla sua specifica attività di Assistenza tecnico-economico-sociale nel campo dell'agricoltura.

     Il personale stesso non dovrà svolgere pratiche burocratiche e, comunque, ogni altra attività di carattere amministrativo che comporti la sospensione, anche parziale, dell'attività di assistenza tecnico-economico- sociale.

 

     Art. 5.

     Il Servizio di Assistenza tecnico - economico - sociale è espletato mediante cinque Recapiti periferici aventi sede nei Comuni di Donnaz, Châtillon, Aosta, Villeneuve e Morgex.

     I Comuni compresi nelle zone territoriali dei Recapiti periferici saranno indicati successivamente con delibera della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare dell'Agricoltura e Foreste.

     Allorquando l'attività esplicata da un Recapito periferico interessi territori appartenenti a due o più zone, oppure si renda necessario coordinare, uniformare od estendere l'attività stessa a più zone, l'azione da svolgere dai singoli Recapiti dovrà essere concordata fra i responsabili dei Recapiti stessi, d'intesa con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste.

 

     Art. 6.

     Ad ogni Recapito periferico di cui all'articolo 5 è preposto un perito agrario, responsabile a tutti gli effetti del funzionamento del Servizio nella zona di competenza.

     A seconda delle necessità e delle caratteristiche agricole delle singole zone, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste assegnerà in servizio il seguente personale presso i Recapiti periferici:

     n. 1 diplomata specializzata in economia domestica rurale;

     n. 7 coadiutori, di cui quattro esperti nel settore lattiero-caseario, uno esperto nel settore ortofrutticolo e apistico, uno esperto nel settore enologico e uno esperto nel settore viticolo.

     Gli esperti, anche se destinati ad un singolo Recapito, hanno l'obbligo di prestare la loro attività in altre zone, su disposizione del responsabile del Servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale.

     L'esperto, durante lo svolgimento della propria attività, dipende disciplinarmente dal perito agrario responsabile della zona nella quale l'esperto stesso presta servizio.

     Il servizio di Assistenza tecnico-economico-sociale sarà diretto e coordinato da un tecnico dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

 

     Art. 7.

     Per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente articolo 2 per il Servizio di Assistenza è approvata la istituzione dei seguenti nuovi posti di organico di personale addetto previsti dalla pianta organica e dalla tabella di sviluppo di carriera economica annessa alla presente legge (Allegati A e B):

     n. 4 tecnici diplomati dagli Istituti tecnici agrari - gruppo B - carriera di concetto;

     n. 1 diplomata con specializzazione in economia domestica - rurale (legalmente riconosciuta) - gruppo B - carriera di concetto;

     n. 5 coadiutori - carriera esecutiva, di cui due esperti nel settore lattiero - caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo e apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo.

     I bandi di concorso per la nomina del personale di cui al presente articolo dovranno prevedere, oltre alle normali prove di esame previste dalle leggi, anche prove teorico - pratiche vertenti sui compiti del Servizio di Assistenza indicati nell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 8.

     Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al Servizio di Assistenza tecnico - economico - sociale per l'agricoltura, di cui alla presente legge, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, previste dalle leggi regionali 28-7-1956 n. 3, 30-1-1962 n. 2 e 10-11-1966 n. 13 e successive modificazioni.

 

     Art. 9.

     I Recapiti periferici del Servizio di Assistenza avranno sede in locali idonei nell'ambito del territorio comunale indicato come sede capoluogo di zona.

     All'approvazione e liquidazione delle spese per il funzionamento del predetto Servizio di Assistenza, provvederà la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 10.

     Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire cinquantamilioni, finanziate e coperte come segue, graveranno partitamente sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni:

     - per lire trentamilioni sul capitolo 293 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura"), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire trentamilioni mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento")

     - per lire un milione sul capitolo 295 ("Compensi per lavoro straordinario al personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici"), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire un milione mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso;

     - per lire due milioni sul capitolo 296 ("Indennità e rimborso spese di trasferte per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici"), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire due milioni mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso;

     - per lire diciassette milioni sul capitolo 312 ("Spese per attività sperimentali e dimostrative per la preparazione tecnico-professionale degli agricoltori ... ecc.") il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire diciassette milioni mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso.

 

     Art. 11.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati A - B.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Allegato abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.