§ 5.2.6 - Legge regionale 7 marzo 1973, n. 7.
Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:07/03/1973
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Sono approvate, per il quinquennio dal 1972 al 1976, le norme della presente legge, intese alla tutela delle attività agricolo-montane ed alla protezione della natura nelle località rurali, al [...]
Art. 2.      Nelle zone destinate all'esercizio delle attività agro-pastorali dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, l'Amministrazione Regionale promuove le iniziative tendenti alla [...]
Art. 3.      Le norme della presente legge non modificano le norme della legislazione statale e regionale nelle seguenti materie: difesa idrogeologica del suolo, tutela forestale, protezione della flora e [...]
Art. 4.      In considerazione delle limitazioni e degli oneri derivanti dalla conservazione dell'ambiente rurale montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione delle attività agricole [...]
Art. 5.      La concessione della indennità annua prevista dall'articolo precedente è subordinata al possesso, da parte degli agricoltori, dei seguenti requisiti
Art. 6.      Dopo la delimitazione delle zone agricole nel Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, i Comuni provvedono alla compilazione del Registro comunale delle aziende agricole
Art. 7. 
Art. 8.      L'indennità annua prevista dall'articolo 4 della presente legge sarà concessa nelle misure e secondo le modalità previste dalle successive norme del Regolamento di esecuzione della presente [...]
Art. 9.      La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato della Agricoltura e Foreste, provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'applicazione della presente legge e delle [...]
Art. 10.      Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di Lire 500.000.000 da finanziare con imputazione al sottoindicato nuovo [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, [...]


§ 5.2.6 - Legge regionale 7 marzo 1973, n. 7. [1]

Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

(B.U. 16 marzo 1973, n. 5).

 

Art. 1.

     Sono approvate, per il quinquennio dal 1972 al 1976, le norme della presente legge, intese alla tutela delle attività agricolo-montane ed alla protezione della natura nelle località rurali, al mantenimento delle condizioni ecologiche ed alla difesa della stabilità dei terreni montani.

 

     Art. 2.

     Nelle zone destinate all'esercizio delle attività agro-pastorali dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, l'Amministrazione Regionale promuove le iniziative tendenti alla salvaguardia, al miglioramento e alla ristrutturazione delle aziende agricole, avuto riguardo all'interesse generale dello sviluppo economico e sociale della Regione.

     Con successivi provvedimenti saranno emanate norme particolari per la protezione della natura e il mantenimento delle condizioni ecologiche nelle zone di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     Le norme della presente legge non modificano le norme della legislazione statale e regionale nelle seguenti materie: difesa idrogeologica del suolo, tutela forestale, protezione della flora e della fauna, acque pubbliche, tutela del paesaggio, urbanistica.

 

     Art. 4.

     In considerazione delle limitazioni e degli oneri derivanti dalla conservazione dell'ambiente rurale montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione delle attività agricole locali per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane ai fini di interesse generale previsti dalla presente legge, è autorizzata la concessione di una indennità annua ai conduttori delle aziende agro- pastorali, i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura del Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico.

 

     Art. 5.

     La concessione della indennità annua prevista dall'articolo precedente è subordinata al possesso, da parte degli agricoltori, dei seguenti requisiti:

     a) condurre aziende formate da terreni adibiti a colture agropastorali e siti nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura e delimitate dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico;

     b) impegnarsi formalmente a condurre l'azienda per almeno 5 anni, prestando la propria opera per la coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili e delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili;

     c) fornire la documentazione necessaria per l'esatta valutazione del rapporto esistente fra la superficie di terreno agricolo coltivato ed il corrispondente numero di capi bovini mantenibili su detta superficie.

 

     Art. 6.

     Dopo la delimitazione delle zone agricole nel Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, i Comuni provvedono alla compilazione del Registro comunale delle aziende agricole.

     L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in base ai dati dei Registri comunali delle aziende agricole, provvede alla compilazione e all'aggiornamento del Registro regionale delle aziende rurali comprese nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura.

 

     Art. 7. [2]

     [Fino a quando non saranno delimitate le zone agricole dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, l'iscrizione dei conduttori nel Registro regionale delle aziende agricole è disposta dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta Regionale, previo controllo delle domande dei conduttori agricoli interessati, vistate e trasmesse dai Sindaci dei Comuni di residenza e previo parere di apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta come segue:

     - Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, quale Presidente;

     - Due Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza;

     - Il Sindaco del Comune di residenza dei conduttori agricoli;

     - Un funzionario dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste;

     - Un funzionario della Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti, designato dall'Assessore regionale al Turismo;

     - Un rappresentante per ciascuna Associazione degli agricoltori operanti in Valle d'Aosta, designato dalle singole Organizzazioni.

     Funge da Segretario della Commissione un impiegato dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.

     Contro i provvedimenti adottati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo].

 

     Art. 8.

     L'indennità annua prevista dall'articolo 4 della presente legge sarà concessa nelle misure e secondo le modalità previste dalle successive norme del Regolamento di esecuzione della presente legge, da approvare dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari permanenti dell'Agricoltura e degli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.

 

     Art. 9.

     La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato della Agricoltura e Foreste, provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'applicazione della presente legge e delle norme del Regolamento di esecuzione della legge stessa.

 

     Art. 10.

     Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di Lire 500.000.000 da finanziare con imputazione al sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per i precitati anni.

     Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di lire 500.000.000 sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

     1) E' istituito, con lo stanziamento annuo di Lire 500 milioni, il seguente capitolo 342 " Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura";

     2) Per la dotazione dello stanziamento del precitato nuovo capitolo di Spesa 342 è approvato il prelievo della somma di Lire 500.000.000 dal capitolo di spesa 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) ".

     E' approvata per l'anno 1972 la spesa di Lire cinquecentomilioni gravante sul precitato nuovo capitolo di spesa 342 del bilancio.

     Con successivi provvedimenti legislativi saranno approvate e finanziate maggiori spese annue da autorizzare per l'applicazione della presente legge per gli anni 1973- 1974- 1975 e 1976.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole.