§ 4.18.3 - Legge regionale 30 agosto 1970, n. 24.
Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.18 sanità veterinaria
Data:30/08/1970
Numero:24


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1970, la spesa annua complessiva di Lire quattrocentoventi milioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, sul [...]
Art. 2.      All'approvazione e liquidazione delle spese per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore [...]
Art. 3.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.18.3 - Legge regionale 30 agosto 1970, n. 24.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(B.U. 31 agosto 1970, n. 8).

 

Art. 1.

     E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1970, la spesa annua complessiva di Lire quattrocentoventi milioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, sul risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

     A tal fine è approvata la maggiore spesa annua di Lire duecentonovantacinque milioni, da finanziare sull'apposito capitolo n. 362 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

     Per la copertura della maggiore spesa annua di Lire

duecentonovantacinque milioni, è approvato l'aumento da Lire centoventicinque milioni a Lire quattrocentoventi milioni dello stanziamento annuo del precitato capitolo n. 362 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" (spese in conto capitale, allegato F).

 

     Art. 2.

     All'approvazione e liquidazione delle spese per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste.

 

     Art. 3.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.