§ 4.15.61 - Legge regionale 3 dicembre 1982, n. 86.
Sessioni d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservate al personale docente delle scuole regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:03/12/1982
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Ai fini della successiva immissione nei ruoli regionali del personale docente della scuola materna e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, la Regione indice le apposite sessioni [...]
Art. 2.      Gli insegnanti incaricati, che conseguono l'abilitazione nelle sessioni riservate d'esami indette ai sensi del precedente articolo 1, sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, a [...]
Art. 3.      Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento la Regione indice le apposite sessioni d'esami, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, riservate agli [...]
Art. 4.      Le prove di esame delle sessioni riservate di cui ai precedenti articoli 1 e 3 si svolgeranno con le modalità indicate negli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Art. 5.      L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni graverà sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 corrispondente al capitolo 43300 del [...]
Art. 6.      Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982 - 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.15.61 - Legge regionale 3 dicembre 1982, n. 86.

Sessioni d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservate al personale docente delle scuole regionali.

(B.U. 21 dicembre 1982, n. 18).

 

Art. 1.

     Ai fini della successiva immissione nei ruoli regionali del personale docente della scuola materna e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, la Regione indice le apposite sessioni d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, riservate agli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1982 - 1983 nelle scuole da essa dipendenti, compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, con incarico a tempo indeterminato o annuale conferito non posteriormente all'anno scolastico 1980- 1981 e successivamente prorogato.

     Gli insegnanti di cui al precedente comma sono ammessi a partecipare alla sessione riservata d'esami per il conseguimento della sola abilitazione relativa all'insegnamento prestato con incarico nel corrente anno scolastico, sempre che essi siano in possesso dei prescritti titoli di studio.

     Coloro che non conseguono l'abilitazione sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata d'esami.

 

     Art. 2.

     Gli insegnanti incaricati, che conseguono l'abilitazione nelle sessioni riservate d'esami indette ai sensi del precedente articolo 1, sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, a condizione che superino con esito positivo una prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi al termine di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dall'amministrazione regionale.

     Alle stesse condizioni sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo gli insegnanti incaricati in servizio nelle scuole elementari della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e gli insegnanti incaricati in servizio alla stessa data negli istituti e scuole di istruzione secondaria della Regione, già forniti di abilitazione, ove prescritta.

     La prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese consisterà nella discussione orale di un argomento proposto dalla commissione tra quelli svolti nel corso di aggiornamento. Gli insegnanti che non superano tale prova potranno ripeterla una sola volta e saranno ulteriormente mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico immediatamente successivo, nel corso del quale saranno tenuti a frequentare una seconda volta l'apposito corso.

     Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento di lingua francese e della susseguente verifica e la composizione delle relative commissioni saranno stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentite le Organizzazioni Sindacali scolastiche.

     Gli insegnanti che, nelle sessioni riservate d'esami indette ai sensi del precedente articolo 1, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento della lingua francese e quelli che sostengono l'esame di abilitazione interamente nella lingua medesima sono esonerati, ai fini dell'immissione in ruolo, dalla frequenza dei corsi di aggiornamento e dalla susseguente verifica previsti dal precedente primo comma.

     Parimenti sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, con esonero dalla verifica della piena conoscenza della lingua francese, gli insegnanti incaricati in servizio nella scuola materna regionale nel corrente anno scolastico, che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato nella Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Con successiva legge regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 1982, saranno stabilite le norme relative alla immissione in ruolo del personale di cui ai precedenti commi, secondo le decorrenze previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, e le modalità di assegnazione della sede.

 

     Art. 3.

     Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento la Regione indice le apposite sessioni d'esami, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, riservate agli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982, in qualità di supplenti, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria da essa dipendenti, ovvero in servizio negli stessi anni scolastici, con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le norme di legge, nelle scuole materne autorizzate o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti funzionanti nel territorio della Regione.

     Agli effetti del precedente comma il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-81 nelle scuole statali è equiparato a quello prestato nelle scuole dipendenti dalla Regione ed il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti del restante territorio dello Stato è equiparato al servizio prestato nelle corrispondenti scuole ed istituti funzionanti nel territorio della Regione.

     Gli anni di servizio, richiesti dal primo comma del presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo prestato in ciascun anno con il possesso del prescritto titolo di studio. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

     Sono ammessi alla sessione riservata d'esami prevista dal presente articolo gli insegnanti laureati, sforniti d'abilitazione, in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 negli istituti tecnici e professionali dipendenti dalla Regione in qualità di assistenti di cattedra, con incarico conferito dalla Giunta regionale. Detto personale è ammesso a partecipare per una sola classe di abilitazione tra quelle previste dal vigente ordinamento scolastico statale, in base al titolo di studio posseduto.

 

     Art. 4.

     Le prove di esame delle sessioni riservate di cui ai precedenti articoli 1 e 3 si svolgeranno con le modalità indicate negli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d'Aosta, le prove suddette potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato; la prova orale potrà essere svolta anche in entrambe le lingue. Fanno eccezione le prove per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte interamente nella lingua di insegnamento.

     Le commissioni esaminatrici saranno nominate dal sovraintendente agli studi della Regione. Il Presidente ed i componenti delle commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statale, secondo modalità stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

     Ai membri delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

 

     Art. 5.

     L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni graverà sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 corrispondente al capitolo 43300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

     La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.

 

     Art. 6.

     Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982 - 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte entrata

     Variazioni in aumento

     TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso dovute alla Regione.

     Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali anno 1983 L. 50.000.000

     Parte spesa

     Variazioni in aumento

     2.2.4 - Settore Promozione Sociale - istruzione e cultura

     2.2.4.01 - Personale scolastico anno 1983 L. 50.000.000

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.