Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica |
Data: | 11/11/1965 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono [...] |
Art. 6. La tabella organica dell'Istituto Professionale Regionale annessa alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è sostituita dalla nuova tabella organica annessa alla presente legge. |
Art. 7. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.15.4 - Legge regionale 11 novembre 1965, n. 19.
Modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, riguardante la istituzione e il funzionamento dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.
(B.U. 15 novembre 1965).
(Omissis) [1]
Il predetto Istituto è equiparato, a tutti gli effetti, agli analoghi Istituti Professionali statali.
Le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 (capitoli 380, 381, 382, 383, 384, 385, 393, 407, 417), che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.
La tabella organica dell'Istituto Professionale Regionale annessa alla
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato - (Omissis) [3].
[1] Modifica l'art. 1 della
[2] Modificano rispettivamente gli artt. 2, 9, 17 della
[2] Modificano rispettivamente gli artt. 2, 9, 17 della
[2] Modificano rispettivamente gli artt. 2, 9, 17 della
[3] Modifica la tabella alla