§ 4.6.6 - Legge regionale 4 maggio 1984, n. 15.
Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età".


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:04/05/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata per gli anni 1984 e 1985 la spesa annua fino ad un massimo di Lire venticinquemilioni per la concessione di un contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale [...]
Art. 2.      Al fine di accedere ai benefici della presente  legge il Presidente della Cooperativa Culturale Regionale " Università Valdostana per la Terza Età " presenta entro il 30 settembre di ogni anno [...]
Art. 3.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 47350 (Contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università [...]
Art. 4.      Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.6.6 - Legge regionale 4 maggio 1984, n. 15.

Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età".

(B.U. 17 maggio 1984, n. 5).

 

Art. 1.

     E' autorizzata per gli anni 1984 e 1985 la spesa annua fino ad un massimo di Lire venticinquemilioni per la concessione di un contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana per la Terza Età", il cui obiettivo è promuovere la formazione e la partecipazione culturale e sociale delle persone della terza età, attraverso corsi e attività promozionali e integrative, facilitandone l'accesso alle attività di studio, ricerca e documentazione che si realizzano in Valle d'Aosta nei diversi settori della vita sociale, culturale ed economica.

 

     Art. 2.

     Al fine di accedere ai benefici della presente  legge il Presidente della Cooperativa Culturale Regionale " Università Valdostana per la Terza Età " presenta entro il 30 settembre di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta nell'anno scolastico precedente ed il programma per l'anno successivo all'Assessore alla Pubblica Istruzione che ne vaglia l'ammissibilità al contributo.

     Tale programma, a decorrere dall'anno accademico 1984/ 1985, dovrà svolgersi possibilmente in eguale misura nella lingua francese e nella lingua italiana e dedicare almeno una parte delle sue attività alla conoscenza o ricerca della realtà cultuale, storica, sociale ed economica valdostana.

     Su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, la Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla concessione e alla liquidazione del contributo annuale di cui al precedente articolo 1.

     Limitatamente al contributo per l'anno 1984, il termine di cui al primo comma del presente articolo è fissato al 30° giorno dall'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 3.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 47350 (Contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età") del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1984 mediante riduzione per Lire 25.000.000 dallo stanziamento iscritto al Cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese correnti). Nell'allegato n. 8 alla voce:

     "Spese di funzionamento istituzionale - Finanziamento spesa per revisione dei servizi della Amministrazione regionale". Resta utilizzabile la minor somma di Lire 975.000.000.

     - per l'anno 1985 mediante utilizzo per Lire 25.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili, destinate per pari importo alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 25.000.000

     Variazione in aumento

     Settore 2.2.4. - Promozione Sociale

     Programma 2.2.4.10 - Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale.

     Cap. 47350 (di nuova istituzione)

     "Contributo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale " Università Valdostana della Terza Età"

     L. 25.000.000

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.