§ 4.4.88 - Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22.
Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:03/05/1993
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Requisiti).
Art. 4.  (Procedure).
Art. 5.  (Abrogazione di norme).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).


§ 4.4.88 - Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22. [1]

Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS.

(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità).[2]

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS, la Giunta regionale determina criteri e modalità relativi all'erogazione delle provvidenze economiche per:

     a) il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture protette assistenziali e socio-riabilitative, sia in regime diurno sia in regime residenziale;

     b) la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione.

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     1. Possono fruire delle provvidenze della presente legge:

     a) i cittadini residenti nei comuni della Valle d'Aosta;

     b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta;

     c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei comuni della Valle d'Aosta.

 

     Art. 3. (Requisiti).

     1. Le provvidenze di cui all'articolo 1 sono concesse ai soggetti richiedenti che si trovino in effettivo stato di bisogno, certificato dai competenti servizi socio - sanitari, in relazione alle condizioni psico- fisiche ed alla situazione familiare e socio-ambientale.

     2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall’insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

     a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l’assistenza necessaria;

     b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi [3].

 

     Art. 4. (Procedure).[4]

     1. Per poter usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 1, i soggetti interessati presentano istanza alla struttura amministrativa competente, che entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza provvede alla concessione ovvero al diniego.

 

     Art. 5. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 18 marzo 1987, n. 19 (Finanziamento delle spese per l'assistenza a favore di soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali).

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1, determinati in complessive lire 3.500.000.000 per l'anno 1993, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

     a) cap. 61040 che assume la seguente nuova denominazione "Spese per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS ";

     b) cap. 61060 che assume la seguente nuova denominazione "Contributi per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS ".

     2. A decorrere dal 1994, gli oneri suddetti saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 7. (Assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. Per l'applicazione dell'articolo 39, commi 3 e 4 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni che graverà sull'istituendo capitolo 61200 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono estesi, per quanto compatibile, agli inquilini dell'edilizia privata con le stesse modalità e gli stessi criteri di valutazione.

     3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 60800 del bilancio di previsione per il 1993.

     4. A decorrere dal 1994 gli oneri suddetti saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della lr 90/1989.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per il 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     a) in diminuzione:

     cap. 60800 " Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale " L. 50.000.000;

     b) in aumento:

     Programma regionale: 2.2.3.03

     Codificazione: 01.01.1.6.1.2.08.07.08

     cap. 61200 (di nuova istituzione)

     "Interventi di assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica"

     Legge regionale 6 marzo 1987, n. 15, articolo 39, comma 4.

     Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22.

     L. 50.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[3] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 24 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.