§ 4.3.87 - L.R. 23 gennaio 2009, n. 2.
Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:23/01/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 3)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 5)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.87 - L.R. 23 gennaio 2009, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).

(B.U. 17 febbraio 2009, n. 7)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è sostituito dal seguente:

 

"1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta sottoposti a:

a) emodialisi ospedaliera;

b) emodialisi domiciliare;

c) dialisi peritoneale;

d) trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4. (Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004), con riferimento al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5. (Entità)

1. Le provvidenze economiche sono corrisposte per dodici mensilità nelle seguenti misure:

a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e d), in misura pari all'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi;

b) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 20 per cento;

c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 10 per cento.".

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000 a decorrere dall'anno 2009, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

 

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.