Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.11 trasporti |
Data: | 14/06/2011 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione del titolo) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 2bis) |
§ 3.11.70 - L.R. 14 giugno 2011, n. 13.
Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune).
(B.U. 28 giugno 2011, n. 27)
Art. 1. (Sostituzione del titolo)
1. Il titolo della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1)
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.".
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 2bis)
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis. (Revisione ridotta)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla
a) parere di ammissibilità della revisione ridotta rilasciato, a garanzia della sicurezza dell'impianto, preferibilmente dal costruttore originario;
b) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione generale, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale;
c) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione speciale, per tutti gli altri elementi costruttivi;
d) nuovo piano di controlli non distruttivi per la restante durata di vita tecnica, predisposto da personale qualificato, che tenga conto della variazione delle scadenze e dei piani di cui alle lettere b) e c).
2. Al termine dei lavori di revisione ridotta, la struttura competente effettua il collaudo funzionale di cui all'articolo 29 della