§ 3.11.38 – L.R. 24 giugno 1992, n. 36.
Finanziamento degli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta-Pila.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:24/06/1992
Numero:36

§ 3.11.38 – L.R. 24 giugno 1992, n. 36.

Finanziamento degli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta-Pila.

(B.U. 7 luglio 1992, n. 30).

 

(Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 19).