Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.9 opere pubbliche |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Affidamento mediante convenzione). |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.9.39 - Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38.
Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici.
(B.U. 4 gennaio 2000, n. 1).
Art. 1. (Affidamento mediante convenzione).
1. L'Amministrazione regionale e gli enti locali di cui alla
a) con altra opera di proprietà, o in gestione, dei sopracitati soggetti, determinando limitazioni nell'assolvimento delle funzioni proprie dell'infrastruttura preesistente;
b) con altra opera in contestuale costruzione da parte dei sopracitati soggetti.
2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni concedenti provvedono alla redazione del progetto dell'opera di competenza, al conseguimento della disponibilità delle aree necessarie, nonché al finanziamento della spesa.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui al comma 1, di importo superiore a 200.000 ECU, i soggetti convenzionati sono tenuti all'osservanza delle procedure di cui all'articolo 24 della
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.