Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 27/07/1989 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 4. (Variazioni di bilancio). |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 3.8.47 - Legge regionale 27 luglio 1989, n. 46. [1]
Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.
(B.U. 8 agosto 1989, n. 35).
Artt. 1. - 2. [2]
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. Per l'applicazione dell'articolo 2 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 120.000.000 a decorrere dall'anno 1989 per anni 20.
2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 25765 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla relativa copertura si provvede:
- per l'anno 1989 mediante utilizzo per L. 120.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso;
- per gli anni 1900 e 1991 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.1.02. Interventi per l'edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1989/1991;
- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 4. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 120.000.000
Cap. 25765 (di nuova istituzione)
programma regionale 2.2.1.02.
codificazione 2.1.2.4.3.4.07.26.06.
Contributi regionali per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie Prime rate -
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Sostituiscono l'art. 1 e aggiungono l'art. 2 bis alla