Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 assetto del territorio |
Data: | 17/06/2009 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 32bis) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 33) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 90bis) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 90ter) |
Art. 6. (Abrogazione e disposizione transitoria) |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.3.63 - L.R. 17 giugno 2009, n. 18.
Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
(B.U. 14 luglio 2009, n. 28)
Art. 1. (Modificazioni al titolo IV della
1. Al titolo IV della
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 32bis) [1]
1. Dopo l'articolo 32 della 1.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"Art. 32 bis. (Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)
1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. I Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16, entro dodici mesi dall'approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.".
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 33)
1. L'articolo 33 della 1.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. (Aree boscate)
1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;
b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;
c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;
d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;
e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;
f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 3 della
4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.
5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedimentali per l'espressione del parere di cui al comma 3 e per l'approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.
6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).
7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 33, comma 5, della
3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 90bis)
1. Dopo l'articolo 90 della
"Art. 90 bis. (Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del
2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della
a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della
b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.
6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".
2. [I Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis della
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 90ter)
1. Dopo l'articolo 90bis della
"Art. 90 ter. (Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)
1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della
2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della
3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".
Art. 6. (Abrogazione e disposizione transitoria)
1. L'articolo 27 della
2. L'articolo 27 della
3. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all'articolo 32bis della 1.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 2 [3].
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2010, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Comma abrogato dall'art. 8 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2010, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.