§ 3.2.55 - Legge regionale 16 novembre 1999, n. 35.
Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:16/11/1999
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).
Art. 2.  (Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.2.55 - Legge regionale 16 novembre 1999, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale).

(B.U. 23 novembre 1999, n. 52).

 

Art. 1. (Modificazioni dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15). [5]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15). [6]

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

[2] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 1 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

[3] Sostituisce il comma 3, art. 2 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

[4] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 2 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

[5] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

[6] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.