Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.2 ambiente |
Data: | 02/08/1994 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Approvazione dei progetti). |
Art. 2. (Valutazione di impatto ambientale e approvazione dei progetti). |
Art. 3. (Sospensione dei termini). |
Art. 4. (Esclusioni). |
Art. 5. (Piano regionale di smaltimento dei rifiuti). |
Art. 6. (Regolamento tecnico). |
Art. 7. (Modificazioni alla l.r. 6/1991). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.2.47 - Legge regionale 2 agosto 1994, n. 39.
Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti.
(B.U. 23 agosto 1994, n. 36).
Art. 1. (Approvazione dei progetti).
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis del
2. All'approvazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede sulla base delle risultanze della conferenza prevista dall'art. 3 bis del
a) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;
c) il dirigente del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;
d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;
e) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;
f) il dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;
g) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato.
3. La conferenza è convocata dal coordinatore almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Alla conferenza partecipano, altresì, i rappresentanti degli enti locali interessati. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al settimo.
4. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni statali vigenti in materia di valutazione di compatibilità ambientale sugli interventi relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali tossico-nocivi (
Art. 2. (Valutazione di impatto ambientale e approvazione dei progetti).
1. I progetti di opere la cui realizzazione rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 4, redatti sotto forma di progetti esecutivi e corredati di uno studio di valutazione di impatto ambientale, devono essere presentati, dal soggetto proponente, contestualmente all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti della Regione.
2. Sui progetti di cui al comma 1, le osservazioni previste dall'art. 13, comma 4, della
3. Il parere, positivo o negativo, sulla compatibilità delle opere previste nei progetti è trasmesso, a cura dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, acquisito il motivato parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della
4. Sono fatte salve le altre disposizioni stabilite dalla
Art. 3. (Sospensione dei termini).
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della
2. Nel caso di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 1, comma 1, decorre dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
Art. 4. (Esclusioni).
1. Non sono soggetti alla procedura di cui agli art. 2 e 3 i progetti riferiti ad interventi attuativi dei piani comunali per l'organizzazione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani e gli interventi riferiti alla costituzione di impianti per lo stoccaggio provvisorio, ancorché di rifiuti speciali tossico-nocivi, all'interno delle aziende artigianali, commerciali ed industriali e degli insediamenti da attività di servizio che risultano produttrici degli stessi, nonché gli impianti di discarica per rifiuti speciali aventi volumetria inferiore a 50.000 metri cubi.
Art. 5. (Piano regionale di smaltimento dei rifiuti).
1. Ai sensi del
2. Il piano regionale di cui al comma 1 è articolato in tre sezioni:
a) pianificazione degli interventi e delle attività per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;
b) pianificazione degli interventi e delle attività per lo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi;
c) pianificazione degli interventi e delle attività per la bonifica delle aree inquinate.
3. La Giunta regionale prima dell'adozione del piano regionale di cui al comma 1, ai sensi della
4. Il motivato parere sul piano regionale di cui al comma 1 deve essere espresso in forma scritta dal Comitato scientifico per l'ambiente entro trenta giorni dal deposito della documentazione presso il servizio competente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.
Art. 6. (Regolamento tecnico).
1. La Giunta regionale sottopone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale, per l'approvazione, un regolamento volto a disciplinare le modalità di elaborazione dei progetti di opere la cui realizzazione rientra nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché di istruttoria ed approvazione degli stessi.
Art. 7. (Modificazioni alla
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della