§ 3.2.46 - Legge regionale 24 dicembre 1993, n. 90.
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:24/12/1993
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Finalità e soggetti beneficiari).
Art. 2.  (Presentazione delle domande).
Art. 3.  (Entità di contributi).
Art. 4.  (Istruttoria e concessione dei contributi).
Art. 5.  (Liquidazione ed erogazione).
Art. 6.  (Resoconti e controlli).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.2.46 - Legge regionale 24 dicembre 1993, n. 90.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale.

 

Art. 1. (Finalità e soggetti beneficiari).

     1. La Regione concede contributi allo scopo di sostenere la realizzazione di iniziative volte a:

     a) diffondere la conoscenza del patrimonio ambientale della Valle d'Aosta nei suoi aspetti naturalistico, paesaggistico e storico-culturale e ad incentivarne lo studio e la tutela;

     b) promuove una maggiore sensibilità dei cittadini verso la salvaguardia dell'ambiente naturale e del proprio habitat e a diffondere le tematiche di educazione ambientale.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono:

     a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;

     b) nella pubblicazione di documenti, libri, pieghevoli e manifesti;

     c) nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;

     d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale;

     d bis) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, giornate ecologiche ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1 [1].

     e) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, giornate ecologiche ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1 [2].

     3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

     a) enti locali della regione Valle d'Aosta e loro forme associative;

     b) enti privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti;

     c) associazioni e fondazioni con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti;

     d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della regione Valle d'Aosta;

     e) enti, associazioni e fondazioni operanti sul territorio nazionale o in ambito internazionale, proponenti iniziative di specifico interesse per la Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 sono sottoscritte con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) dal rappresentante pro-tempore del soggetto proponente, contengono gli estremi identificativi del proponente medesimo nonché l'indicazione della sede legale e del recapito e sono presentate al Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti corredate di:

     a) relazione dettagliata sulle caratteristiche dell'iniziativa e sugli obiettivi della stessa;

     b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate;

     c) dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa per la quale si richiede il contributo non ha beneficiato di altri contributi, che non forma oggetto di domande presentate al fine di ottenere provvidenze previste da altre leggi nonché l'impegno a non presentare in futuro istanze per ottenerne;

     d) richiesta di accreditamento della somma eventualmente erogata tramite versamento su conto corrente postale o bancario oppure mediante mandato di pagamento.

 

     Art. 3. (Entità di contributi).

     1. I contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile.

     2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata al novanta per cento in via eccezionale in caso di un'iniziativa di eccezionale rilevanza, le cui modalità di realizzazione siano preventivamente concordate con il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

 

     Art. 4. (Istruttoria e concessione dei contributi).

     1. Il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti provvede ogni tre mesi all'istruttoria delle domande pervenute complete della documentazione prescritta e formula il proprio parere, entro trenta giorni dalla chiusura del trimestre, circa l'ammissibilità delle stesse a contributo e l'entità percentuale da concedere; il parere è redatto tenuto conto dei seguenti criteri:

     a) pertinenza in rapporto agli orientamenti programmatici dell'Assessorato;

     b) rilevanza e interesse naturalistico-ambientale;

     c) finalità istituzionale del soggetto proponente;

     d) attività svolta dal soggetto proponente nel campo della tutela e dell'educazione ambientale;

     e) finanziamenti erogati precedentemente.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti e preso atto del parere di cui al comma 1, decide entro trenta giorni circa la concessione dei contributi stabilendo altresì la percentuale da assegnare alle istanze esaminate con esito favorevole.

     3. La Giunta regionale indica, nel caso in cui decida difformemente rispetto al parere di cui al comma 1, i motivi che sorreggono la propria scelta.

     4. Non sono ammesse a beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge le iniziative che abbiano già ottenuto provvidenze, o per le quali sia stata già presentata domanda al fine di ottenere contributi contemplati da altre leggi.

 

     Art. 5. (Liquidazione ed erogazione).

     1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente se in presenza di particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

     2. Sono ritenuti idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari, fatta eccezione per le spese non documentabili, che devono essere resocontate con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante pro-tempore del soggetto beneficiario, e che comunque sono ammesse solo fino al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo erogato.

     3. Nel caso in cui l'importo delle spese regolarmente giustificate sia inferiore a quello delle spese previste, il contributo è ridotto in maniera proporzionale; importi superiori a quelli preventivati non sono ammessi a contributo.

 

     Art. 6. (Resoconti e controlli).

     1. I soggetti beneficiari dei contributi, effettuata l'iniziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, devono presentare al Servizio tutela dell'ambiente una relazione sull'attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute.

     2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Servizio tutela dell'ambiente ogni ulteriore elemento che venisse loro richiesto ai fini del controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 120.000.000, graveranno, a decorrere dall'esercizio 1994, sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio dell'esercizio stesso con la denominazione "Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale".

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/95.

     3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno eventualmente rideterminati a decorrere dal 1995 con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 48.