§ 2.22.7 – L.R. 19 giugno 1984, n. 24.
Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982 n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.22 società finanziaria per lo sviluppo
Data:19/06/1984
Numero:24


Sommario
Art. 5.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della LR 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l'aumento di capitale sociale della FINAOSTA da Lire 12.500.000.000 fino a Lire 20.000.000.000 suddivisi [...]
Art. 6.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984
Art. 7.      Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.22.7 – L.R. 19 giugno 1984, n. 24. [1]

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982 n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta.

(B.U. 13 luglio 1984, n. 7).

 

     Artt. 1. - 4. [2]

 

Art. 5.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della LR 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l'aumento di capitale sociale della FINAOSTA da Lire 12.500.000.000 fino a Lire 20.000.000.000 suddivisi in 20.000 azioni di valore nominale unitario di Lire 1.000.000.

     La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni, una quota dell'aumento del capitale sociale di cui al precedente comma pari a Lire 5.625.000.000 (cinquemiliardi seicentoventicinque milioni) corrispondenti a 5.625 azioni.

 

     Art. 6.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - quanto a Lire 625.000.000 mediante utilizzo della disponibilità residua derivante dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articolo 8;

     - quanto a Lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " - Allegato n. 8 - Settore secondo - Sviluppo Economico del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

 

     Art. 7.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spesa di investimento "

     L. 5.000.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 36350 Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della FINAOSTA SpA - LR 28 giugno 1982, n. 16, artt. 4 e 8

     L. 5.000.000.000

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 21.

[2] Modificano gli artt. 1, 2, 6, 12 della L.R. 28 giugno 1982, n. 16.