§ 2.19.1 - Legge regionale 20 giugno 1979, n. 42.
Norme relative alla estinzione dei titoli di spesa della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.19 procedure amministrative e di spesa
Data:20/06/1979
Numero:42


Sommario
Art. 1.      All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:
Art. 2.      I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in [...]


§ 2.19.1 - Legge regionale 20 giugno 1979, n. 42. [1]

Norme relative alla estinzione dei titoli di spesa della Regione.

(B.U. 20 luglio 1979, n. 7).

 

Art. 1.

     All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:

     1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo " status " di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione.

     Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata dal tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere.

     La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;

     2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;

     3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento;

     4) accreditamento su conto corrente intestato al creditore presso l'Istituto di credito indicato dal creditore stesso;

     5) commutazione in ordinativo d'incasso a favore della Regione;

     6) commutazione in vaglia postale intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta del vaglia postale.

 

     Art. 2.

     I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.

     Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

     All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.

     La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 2008, n. 17.