Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.19 procedure amministrative e di spesa |
Data: | 20/06/1979 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante: |
Art. 2. I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in [...] |
§ 2.19.1 - Legge regionale 20 giugno 1979, n. 42. [1]
Norme relative alla estinzione dei titoli di spesa della Regione.
(B.U. 20 luglio 1979, n. 7).
All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:
1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo " status " di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione.
Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata dal tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere.
La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;
2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;
3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento;
4) accreditamento su conto corrente intestato al creditore presso l'Istituto di credito indicato dal creditore stesso;
5) commutazione in ordinativo d'incasso a favore della Regione;
6) commutazione in vaglia postale intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta del vaglia postale.
I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.
Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.
La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 10 della