§ 2.18.140 - L.R. 10 maggio 2011, n. 9.
Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/05/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 37/2009)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)
Art. 4.  (Disposizione finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 2.18.140 - L.R. 10 maggio 2011, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

(B.U. 24 maggio 2011, n. 21)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), dopo le parole: "può essere sostituito" sono inserite le seguenti: ", per il solo espletamento dei compiti connessi alla gestione operativa-tecnica,".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 37/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 37/2009, è inserito il seguente:

 

"2 bis. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è collocato di diritto in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce, per l'intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione di servizio.".

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 47 della l.r. 37/2009, introdotto dall'articolo 2, comma 1, si applica ai corsi di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009 avviati a far data dal 1° giugno 2010, con diritto per il personale interessato alla conseguente rideterminazione del trattamento economico.

 

     Art. 4. (Disposizione finanziaria)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 17.000 per l'anno 2011.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima unità previsionale di base.

 

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.