§ 2.18.136 - R.R. 17 maggio 2010, n. 2.
Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/05/2010
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale)
Art. 2.  (Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale)
Art. 3.  (Assunzione a sovrintendente forestale)
Art. 4.  (Assunzione ad ispettore forestale)
Art. 5.  (Assunzione a funzionario forestale)
Art. 6.  (Corso di formazione per l'assunzione a funzionario forestale)
Art. 7.  (Assunzione a tempo indeterminato ad armiere del Corpo forestale)
Art. 8.  (Accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale)
Art. 9.  (Assegnazione della sede di servizio)
Art. 10.  (Mobilità volontaria)
Art. 11.  (Mobilità d'ufficio e utilizzazione temporanea per esigenze organizzative)
Art. 12.  (Disposizioni transitorie)
Art. 13.  (Rinvio)
Art. 14.  (Abrogazioni)


§ 2.18.136 - R.R. 17 maggio 2010, n. 2.

Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.

(B.U. 8 giugno 2006, n. 24)

 

CAPO I

ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI

 

Art. 1. (Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale)

1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.

 

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

 

a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;

 

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;

 

c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado [1];

 

d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;

 

e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;

 

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

 

g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);

 

h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

 

i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

 

j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

 

4. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale.

 

5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

 

a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso, entro il limite del 5 per cento;

 

b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;

 

c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.

 

6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 5, i titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio.

 

7. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 5.

 

     Art. 2. (Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 1, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

 

3. Il numero di candidati da avviare al corso è pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.

 

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria.

 

5. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.

 

6. Gli allievi agenti forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

 

7. Gli allievi agenti forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

 

8. Salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

 

9. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di agente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. E' formata separata ed analoga graduatoria per i candidati riservatari.

 

10. Decadono dalla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:

 

a) dichiarano di volere rinunciare al corso;

 

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

 

11. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

 

     Art. 3. (Assunzione a sovrintendente forestale)

1. L'assunzione a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.

 

2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

 

3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove, scritte o teorico-pratiche, e una prova orale.

 

4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 25 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

 

a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 5 per cento;

 

b) titoli di servizio, entro il limite del 10 per cento;

 

c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.

 

5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.

 

6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.

 

7. Ai fini dell'assunzione a sovrintendente forestale, i vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

8. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

 

9. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.

 

10. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di sovrintendente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.

 

11. Decadono dalla graduatoria di cui al comma 6 e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali che:

 

a) dichiarano di volere rinunciare al corso;

 

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

 

12. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

 

     Art. 4. (Assunzione ad ispettore forestale)

1. L'assunzione ad ispettore forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.

 

2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi i sovrintendenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

 

3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove scritte o teorico-pratiche e una prova orale.

 

4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:

 

a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 4 per cento;

 

b) titoli di servizio, entro il limite dell'8 per cento;

 

c) titoli vari, entro il limite dell'8 per cento.

 

5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.

 

6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.

 

     Art. 5. (Assunzione a funzionario forestale)

1. L'assunzione a funzionario forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.

 

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

 

a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque con esclusione di ogni elevazione, salvo per i candidati di cui al comma 3;

 

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;

 

c) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;

 

d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;

 

e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;

 

f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

 

g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della l. 230/1998;

 

h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

 

i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

 

j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

3. La copertura del 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo forestale che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di ispettore o nove anni nel profilo di sovrintendente e in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) diploma di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università;

 

b) idoneità psico-fisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;

 

c) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

 

d) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

 

e) non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

 

4. In considerazione dei particolari compiti attribuiti ai funzionari forestali del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni attinenti al profilo professionale di appartenenza.

 

5. Le prove d'esame comprendono due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente di carattere psicoattitudinale.

 

6. Il bando di concorso specifica la tipologia di laurea richiesta per i posti messi a concorso.

 

7. La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

 

8. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, possono essere ricoperti dai candidati esterni.

 

     Art. 6. (Corso di formazione per l'assunzione a funzionario forestale)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

 

3. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.

 

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, ad esclusione dei candidati appartenenti al Corpo forestale.

 

5. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

 

6. Gli aspiranti funzionari forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

 

7. Salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, gli aspiranti funzionari forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

 

8. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di funzionario forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.

 

9. Decadono dalla graduatoria di cui all'articolo 5, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:

 

a) dichiarano di volere rinunciare al corso;

 

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

 

10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

 

     Art. 7. (Assunzione a tempo indeterminato ad armiere del Corpo forestale)

1. L'assunzione ad armiere del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.

 

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

 

a) età non inferiore agli anni diciotto;

 

b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;

 

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

 

d) attestato di idoneità a svolgere l'attività di fabbricazione, riparazione e commercio di armi, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

 

e) licenza del Prefetto ad esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro a segno ai sensi dell'articolo 31 della l. 110/1975;

 

f) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;

 

g) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rilasciata dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e dalla Polizia di Stato, come stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale);

 

h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

 

i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;

 

j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;

 

k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

 

3. Il concorso ha ad oggetto almeno una prova scritta a carattere teorico-pratico, una o più prove pratiche di tiro e una prova orale.

 

4. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame.

 

     Art. 8. (Accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale)

1. I funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti, gli agenti forestali e l'armiere sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a certificarne l'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.

 

2. Gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:

 

a) accertamenti sanitari preliminari all'ammissione alle prove concorsuali per l'accesso al profilo di agente e di funzionario forestale;

 

b) accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione di cui agli articoli 2 e 6, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;

 

c) accertamenti sanitari periodici o occasionali volti a verificare la permanenza dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale forestale eseguiti presso l'Azienda USL;

 

d) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

3. Il giudizio di idoneità o non idoneità di cui al comma 2, lettere a) e b), è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, la non ammissione al concorso o la decadenza dalle graduatorie di cui agli articoli 1, comma 7 e 5, comma 7.

 

4. I requisiti e le modalità degli accertamenti di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

5. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo forestale, periodicamente con cadenza triennale, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e con cadenza biennale, dopo il quarantacinquesimo anno di età. Tali accertamenti possono essere eseguiti occasionalmente in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare o per motivata richiesta del Comandante del Corpo forestale.

 

6. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera d), sono eseguiti dal medico competente, individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, e possono sostituire gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera c).

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA PER I PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI

 

     Art. 9. (Assegnazione della sede di servizio)

1. Le assegnazioni del personale del Corpo forestale di cui al presente capo si intendono conferite per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11. Decorso detto periodo, il Comandante del Corpo forestale, con provvedimento motivato, può disporre il trasferimento di sede, ad eccezione del personale forestale che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, maturi i requisiti per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età o l'anzianità contributiva massima nei successivi cinque anni.

 

2. Le assegnazioni degli agenti forestali di prima assunzione sono disposte presso le stazioni forestali con provvedimento del Comandante del Corpo forestale per un periodo minimo di sei anni. La scelta della sede avviene sulla base dell'ordine della graduatoria di concorso.

 

3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono precedute dai trasferimenti del personale già in servizio disposti ai sensi degli articoli 10 e 11.

 

     Art. 10. (Mobilità volontaria)

1. Con circolare annuale del Comandante del Corpo forestale sono individuati i posti ai quali si intende dare copertura mediante la mobilità volontaria.

 

2. Gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali possono presentare domanda di mobilità al Comandante del Corpo forestale nei termini previsti dalla circolare di cui al comma 1.

 

3. La domanda di mobilità, vistata dal Comandante della stazione forestale di assegnazione, deve indicare:

 

a) i dati anagrafici;

 

b) la categoria, la posizione, il profilo professionale di appartenenza, la sede di assegnazione e la durata di relativa permanenza;

 

c) l'indicazione, secondo un ordine di preferenza, di non più di tre sedi corrispondenti a posti nella posizione e nel profilo professionale di appartenenza;

 

d) la situazione di famiglia.

 

4. Possono presentare domanda di mobilità coloro che, alla data di presentazione della medesima, hanno maturato nel Corpo forestale almeno sei anni di servizio dalla prima assegnazione o quattro anni nella sede di successiva assegnazione, ivi compresi i periodi di utilizzazione temporanea presso altre sedi o distacco disposto presso altri enti.

 

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comandante del Corpo forestale redige la graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A. Tale allegato può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

 

6. I posti individuati sono assegnati in base all'ordine della graduatoria.

 

7. Le domande di mobilità non sono accolte nel caso in cui il richiedente ricopra una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede richiesta, salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico.

 

8. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 6, il Comandante del Corpo forestale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda di mobilità.

 

     Art. 11. (Mobilità d'ufficio e utilizzazione temporanea per esigenze organizzative)

1. La mobilità d'ufficio per esigenze organizzative è disposta dal Comandante del Corpo forestale, in particolare:

 

a) per la copertura dei posti individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e non coperti con la procedura di mobilità volontaria;

 

b) per l'eliminazione di situazioni di incompatibilità ambientale o derivanti dalla presenza di soggetti, non collocati in aspettativa per mandato politico, che ricoprono una carica elettiva in un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione.

 

2. Il Comandante del Corpo forestale può disporre, per esigenze organizzative, l'utilizzazione temporanea del personale forestale in sede diversa da quella di assegnazione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, non si applicano alle domande di mobilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), non si applicano, sino alla scadenza del relativo mandato, a chi ricopre una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione della sede di assegnazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 13. (Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di personale del ruolo unico regionale.

 

     Art. 14. (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2002, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 8, 11, 12 e 13 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).

 

 

Allegato A

 

Sistema di punteggio per la formazione della graduatoria per la mobilità volontaria

(articolo 10, comma 5)

 

a) permanenza nell'ultima sede di servizio:

 

- per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti;

 

b) situazione di famiglia:

 

1) coniugati o conviventi: 3 punti;

 

2) per ogni figlio convivente fino al diciottesimo anno di età: 2 punti;

 

3) vedovo, divorziato, separato o non coniugato con figli senza convivente:

 

- per il primo figlio fino al diciottesimo anno di età: 4 punti;

 

- per ogni altro figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età: 2 punti;

 

c) avvicinamento alla giurisdizione di origine o richiesta per comprovate esigenze familiari:

 

- per ogni 10 km, o ulteriore frazione pari o superiore a 1 km, di distanza dalla sede di servizio: 0,3 punti;

 

d) utilizzazione temporanea in una sede diversa da quella di appartenenza, ad eccezione delle assegnazioni disposte verso altre strutture del Dipartimento competente in materia di risorse naturali, o distacco presso altro ente:

 

- per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti;

 

e) anzianità di servizio nel Corpo forestale della Valle d'Aosta:

 

- nel profilo professionale di appartenenza, per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti.

 

Le domande presentate da chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), precedono, in graduatoria, tutte le altre.

 

A parità di graduatoria, precede il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio nel Corpo forestale. Ad ulteriore parità precede il candidato più anziano di età.

 

Ai fini della formazione della graduatoria, sono da intendersi frazioni di mese i periodi superiori o pari a quindici giorni; i periodi inferiori non sono valutati.

 

Per il computo delle distanze chilometriche si fa riferimento all'elenco delle distanze chilometriche da Aosta, Piazza Deffeyes, sede dell'Amministrazione regionale, approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 4 agosto 2010, n. 3.