§ 2.18.130 - R.R. 17 gennaio 2008, n. 1.
Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/01/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 7)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 22)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 24)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 33)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 39)
Art. 6.  (Modificazione all'articolo 68)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie)


§ 2.18.130 - R.R. 17 gennaio 2008, n. 1. [1]

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

(B.U. 5 febbraio 2008, n. 1)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7. (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)

 

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera n).

 

2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e categoria B, posizione B1, l'accertamento consiste in una prova orale.

 

3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo articolo 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

 

4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

 

5. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

 

6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'accertamento conserva validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

 

7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.

 

8. L'accertamento può essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

 

9. Il candidato che supera l'accertamento presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve darne comunicazione all'ente presso il quale il concorso o la selezione sono banditi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di lingua francese o italiana inerenti all'espletamento del concorso o della selezione, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento.

 

10. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione determina per la qualifica dirigenziale e per ogni categoria/posizione:

 

a) i programmi d'esame;

 

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

 

c) i criteri di valutazione;

 

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

 

11. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

 

12. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

 

13. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:

 

a) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore;

 

b) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea.

 

14. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli, si prende in considerazione la votazione di miglior favore per il candidato.

 

15. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure concorsuali. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva, alle condizioni di cui ai commi 6 e 7, validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

 

16. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale e l'accertamento di cui al comma 15 sono effettuati da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua.

 

17. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale avvenga tramite procedura non concorsuale o tramite concorso per soli titoli.".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 22)

1. La lettera nbis) del comma 1 dell'articolo 22 del regolam. reg. 6/1996 è sostituita dalla seguente:

 

"nbis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, con l'indicazione del motivo ai sensi dell'articolo 7, dell'ente del comparto unico regionale e della qualifica dirigenziale, categoria/posizione per cui l'accertamento è stato superato e dell'occasione in cui è stato superato;".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione può essere integrata da un docente di lingua francese per le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove d'esame in lingua francese.".

 

2. Il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

 

"5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2.".

 

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"5bis Per l'espletamento della prova orale, la commissione è integrata da un docente di lingua francese.".

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 6 dell'articolo 33 del regolam. reg. 6/1996 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 39)

1. Il comma 2 dell'articolo 39 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.".

 

2. Il comma 4 dell'articolo 39 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

 

"4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prima prova scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.".

 

     Art. 6. (Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 del regolam. reg. 6/1996, la parola ", facoltativa," è soppressa.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. Per il personale assunto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, già superato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conserva validità permanente nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Qualora al suddetto accertamento non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

 

2. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che hanno già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, l'accertamento linguistico conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già superato alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2009 [2].

 

3. Le procedure concorsuali, di selezione e di progressione interna i cui bandi siano già stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana con procedura non concorsuale e le progressioni interne già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data del loro avvio. L'accertamento superato all'esito delle procedure di cui al presente comma conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico regionale, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.


[1] Abrogato dall'art. 44 del R.R. 12 febbraio 2013, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 23 dicembre 2008, n. 4.