Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 24/11/1997 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Personale comandato). |
Art. 2. (Utilizzazione di personale). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.18.111 - Legge regionale 24 novembre 1997, n. 38. [1]
Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale.
(B.U. 28 novembre 1997, n. 55).
Art. 1. (Personale comandato).
1. Il personale di ruolo dipendente da amministrazioni o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando, può, previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente qualifica degli organici dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 26 della
2. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale o alla Presidenza del Consiglio regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito nelle amministrazioni ed enti di provenienza o accertato dall'Amministrazione regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale che sia cessato dalla posizione di comando da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Al personale che presenta domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale può essere prorogato il comando, fino alla data di trasferimento dall'ente di appartenenza, anche in deroga al limite temporale di cui all'art. 29, comma 2, della
Art. 2. (Utilizzazione di personale).
1. Per motivate esigenze di comune interesse pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'utilizzazione di proprio personale presso le amministrazioni pubbliche statali che hanno sede nel territorio della Valle d'Aosta.
2. Il distacco a tempo pieno o parziale non può superare il periodo di 24 mesi continuativi e l'Amministrazione regionale può revocare in qualunque momento il distacco per proprie esigenze di servizio.
3. Il personale utilizzato in distacco conserva l’assegnazione nel posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l’intera durata del periodo di distacco [2].
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. La spesa sostenuta dalla Regione in applicazione della presente legge, valutata in annue lire 510.000.000, fa carico agli stanziamenti già iscritti ai capitoli compresi nel programma 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 77 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della