§ 2.18.95 - Legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/02/1988
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni e compiti).
Art. 6.  (Titoli di accesso).
Art. 7.  (Collaborazione e consulenze).


§ 2.18.95 - Legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale. Disciplina dell'archivio storico regionale.

(B.U. 25 febbraio 1988, n. 4, S.S. 4 marzo 1988, n. 3).

 

Art. 1. (Attribuzioni e compiti). [2]

 

     Artt. 2. - 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6. (Titoli di accesso).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7. (Collaborazione e consulenze).

     1. L'Archivio storico regionale può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di ricerca, nonché di consulenze con terzi estranei all'Amministrazione. Dette collaborazioni e consulenze sono regolate da apposite convenzioni.

 

     Artt. 8. - 10.

     (Omissis) [5].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Aggiunge l'art. 30 bis alla L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[3] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[4] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Modificava l'art. 78 della L.R. 26 luglio 1956, n. 3.

[5] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.