Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.17 mutui regionali |
Data: | 09/04/1998 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Fondi di rotazione gestiti dalla Finaosta s.p.a. e dagli istituti di credito convenzionati). |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.17.22 - Legge regionale 9 aprile 1998, n. 12.
Autorizzazione alla Finaosta s.p.a. e agli istituti di credito convenzionati a modificare i tassi di interesse applicati ai mutui contratti ai sensi delle leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33, 30 dicembre 1982, n. 101, 28 dicembre 1984, n. 76, 15 luglio 1985, n. 46, 28 novembre 1986, n. 56 e 17 giugno 1988, n. 53.
(B.U. 16 aprile 1998, n. 16).
Art. 1. (Fondi di rotazione gestiti dalla Finaosta s.p.a. e dagli istituti di credito convenzionati).
1. La Finanziaria regionale Valle d'Aosta (Finaosta s.p.a.) e gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a modificare i tassi di interesse applicati ai mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa che regolamenta i fondi di rotazione a valere sulle leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33, 30 dicembre 1982, n. 101, 28 dicembre 1984, n. 76, 15 luglio 1985, n. 46, 28 novembre 1986, n. 56 e 17 giugno 1988, n. 53.
2. Il tasso di interesse è calcolato secondo i parametri previsti dalle norme che regolamentano ciascun fondo di rotazione, sulla base del tasso di riferimento in vigore nel mese antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il tasso di interesse di cui al comma 2 resta fisso per tutta la durata del mutuo ed è applicato alle rate con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il piano di ammortamento dei mutui di cui al comma 1, ferma restando la loro durata originaria, è ricalcolato sulla base del capitale residuo esistente alla data di scadenza dell'ultima rata anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il piano di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 resta invariato, nell'ipotesi in cui il tasso di interesse calcolato secondo i criteri di cui alla presente legge risulti maggiore del tasso contrattualmente previsto.
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.