§ 2.14.41 - Legge regionale 21 febbraio 1994, n. 4.
Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:21/02/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità di intervento).
Art. 3.  (Convenzioni).
Art. 4.  (Domande di finanziamento).
Art. 5.  (Controlli).
Art. 6.  (Graduatorie).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.14.41 - Legge regionale 21 febbraio 1994, n. 4.

Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33

(Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di

iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).

(B.U. 1° marzo 1994, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di assicurare il finanziamento delle domande presentate all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali nel 1992 e di quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 1993 per il recupero di centri e nuclei abitati, ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi tra i soggetti beneficiari previsti dall'art. 4 della l.r. 33/1973 e successive modificazioni e gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A.

     2. I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge non potranno usufruire, per gli stessi interventi, di ulteriori finanziamenti previsti dalla l.r. 33/1973.

 

     Art. 2. (Modalità di intervento).

     1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali concessi per analoghe iniziative ai sensi degli art. 2, 3, 4 e 5 della l.r. 33/1973 e successive modificazioni e quello di riferimento per il settore dell'edilizia residenziale vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.

     2. I mutui di cui all'art. 1 non potranno avere durata inferiore a dieci anni.

 

     Art. 3. (Convenzioni).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A. apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo in conto interessi, della durata prevista dall'art. 2, comma 2, alle condizioni in uso presso gli istituti medesimi.

 

     Art. 4. (Domande di finanziamento).

     1. Le modalità per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelle previste dalla l.r. 33/1973 e successive modificazioni.

     2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, le domande vengono trasmesse agli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A. convenzionati, prescelti dai mutuatari, per gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell'erogazione del mutuo.

 

     Art. 5. (Controlli).

     1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in collaborazione con gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A. convenzionati, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei contributi concessi ai sensi della presente legge.

     2. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali provvede al controllo tecnico delle opere, nonché della loro conformità al progetto; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. (Graduatorie).

     1. Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla l.r. 33/1973 e successive modificazioni, pervenute a far data dal 1° gennaio 1993 e non ancora ammesse a finanziamento, sono ordinate secondo apposite graduatorie da approvarsi ai sensi dell'art. 25 della l.r. 33/1973 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 1.800 milioni per quindici anni a decorrere dal 1994.

     2. Gli oneri per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 63510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi da istituirsi con la seguente denominazione: "Contributi in conto interessi per la concessione di mutui per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della l.r. 33/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Prime rate".

     3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, mediante riduzione per lire 1.800 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 al bilancio di previsione medesimo (Codice D. 1.8.), per gli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo per lire 3.600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del bilancio di previsione pluriennale 1994/1996.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     lire 1.800.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale: 2.2.1.02.

     codificazione: 2.1.2.4.1.4.7.26.09.33.

     cap. 63510 (di nuova istituzione)

     "Contributi in conto interessi per la concessione di mutui per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della l.r. 33/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Prime rate".

     lire 1.800.000.000.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.