Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 15/06/1978 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Limiti). |
Art. 3. (Caratteristiche della fideiussione). |
Art. 4. (Modalità). |
Art. 5. (Importo). |
Art. 6. (Modalità). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni: |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 2.14.9 - Legge regionale 15 giugno 1978, n. 16. [1]
Provvedimenti intesi a favorire il perfezionamento dei finanziamenti accordati ai sensi del capo III della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 7 luglio 1978, n. 6).
Art. 1. (Finalità).
Allo scopo di favorire il perfezionamento delle operazioni di finanziamento previste dal Capo III della
Art. 2. (Limiti).
La garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 1 della presente legge sarà rilasciata limitatamente all'eccedenza del 50 percento del valore della garanzia determinato da perito appositamente designato di comune accordo dall'Amministrazione regionale e dall'Istituto di credito mutuante e dovrà essere di importo non superiore a quello del finanziamento ammissibile dall'Istituto di credito mutuante stesso.
Inoltre, l'importo della fideiussione non potrà eccedere la differenza tra il valore, determinato con la procedura di cui al primo comma, dei beni immobili dati in garanzia e l'importo del finanziamento ammissibile dall'Istituto di credito mutuante, tenuto conto di eventuali preesistenti garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili dati in garanzia.
Art. 3. (Caratteristiche della fideiussione).
La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario secondo quanto disposto dall'articolo 1944 del Codice Civile - 2° comma - ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia fideiussoria, inoltre, viene ridotta in misura proporzionale alla durata del finanziamento accordato, secondo il piano di ammortamento del finanziamento medesimo.
Art. 4. (Modalità).
La concessione della garanzia fideiussoria e la forma della stessa saranno approvate dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5. (Importo).
L'ammontare complessivo delle fideiussioni concesse, ivi compresi gli interessi, le spese, imposte e oneri accessori, non potrà superare il 50 percento del totale dei finanziamenti concessi e fino alla concorrenza massima di Lire 3 miliardi annui.
Art. 6. (Modalità).
Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza e impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, secondo le condizioni e le modalità da concordarsi con gli Istituti di credito e da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
Art. 7. (Norma finanziaria).
Ai sensi della
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del 1° comma, del 2° comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza delle disposizioni legislative,
Art. 9. (Entrata in vigore).
La presente legge è dichiarata urgente a sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della