Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 11/08/1975 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate: |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni [...] |
§ 2.14.5 - Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41.
Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.
(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).
I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della
- articolo 5, secondo comma, nn. 1 e 3: 4 percento |
- articolo 5, secondo comma, n. 2: 5 percento |
- articolo 5, terzo comma: 4 percento |
- articolo 7: 6 percento |
- articolo 9: 7 percento |
- articolo 11: 3,50 percento |
- artt. 12 e 13: 5 percento |
La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).
Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.
In entrambi i suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.
A decorrere dal primo gennaio 1976, cessa l'applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.
A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.
In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla
[1] Modifica la
[2] Modifica l'art. 1 della