Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.13 finanza regionale e locale |
Data: | 11/10/2007 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 17) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 21) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.13.73 - L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.
Disposizioni urgenti in materia di Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
(B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 17)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
"1bis. Il Fondo per speciali programmi di investimento non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.".
2. Al comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della
" Art. 21. (Contributi per la progettazione)
1. La Regione concede agli enti interessati contributi per le spese di progettazione globale, ivi comprese le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale, nonché per le spese relative allo studio di fattibilità e convenienza economica. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa, determinata sulla base della rendicontazione presentata dagli enti interessati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 3. Le ulteriori modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
Art. 3. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.