§ 2.12.23 – L.R. 20 luglio 2004, n. 13.
Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:20/07/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Pianificazione strategica).
Art. 2.  (Piano regionale economico-finanziario).
Art. 3.  (Leggi collegate alle linee della pianificazione strategica).
Art. 4.  (Modificazioni all’articolo 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).
Art. 5.  (Disposizione transitoria).
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.12.23 – L.R. 20 luglio 2004, n. 13. [1]

Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(B.U. 3 agosto 2004, n. 31).

 

Art. 1. (Pianificazione strategica).

     1. La Regione, ai fini della determinazione delle politiche regionali da attuare nel periodo previsto dal bilancio pluriennale e della definizione degli obiettivi generali da conseguire nello stesso periodo, adotta il metodo della pianificazione strategica.

 

     Art. 2. (Piano regionale economico-finanziario).

     1. La Regione, per evidenziare le linee della pianificazione strategica di cui all’articolo 1 e definire la manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, formula ogni anno il piano regionale economico-finanziario (PREFIN).

     2. Il PREFIN è predisposto dalla Giunta regionale che, di norma, lo presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno.

     3. Il PREFIN, valutato il quadro complessivo socio-economico della Regione, definisce i macro-obiettivi da conseguire mediante le politiche regionali, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e contiene gli indirizzi per la predisposizione del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica di cui all’articolo 3.

     4. Il Consiglio regionale approva il PREFIN entro il 30 settembre; la mancata approvazione del piano entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, dei disegni di legge relativi al bilancio annuale e pluriennale, alla legge finanziaria ed alle leggi collegate di cui all’articolo 3.

     5. In caso di mancata presentazione del PREFIN, restano confermate le linee della pianificazione strategica evidenziate nell’ultimo piano approvato.

 

     Art. 3. (Leggi collegate alle linee della pianificazione strategica).

     1. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, anche contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale o di assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica evidenziate nel PREFIN, con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

     [2. Uno dei disegni di legge collegati di cui al comma 1, ove necessario, è finalizzato al recepimento e all’attuazione di atti giuridici dell’Unione europea, nelle materie attribuite alla competenza legislativa della Regione.] [2]

 

     Art. 4. (Modificazioni all’articolo 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).

     1. Il comma 3 dell’articolo 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

«3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il piano regionale economico-finanziario (PREFIN), il disegno di legge finanziaria regionale, i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione ed i disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica evidenziate nel PREFIN.».

 

     Art. 5. (Disposizione transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all’articolo 2, comma 2, è stabilito al 31 agosto.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 28.

[2] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 20 luglio 2004, n. 13.