Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.10 demanio e patrimonio della regione |
Data: | 04/08/2010 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Introduzione dell'articolo 3bis) |
Art. 2. (Introduzione dell'articolo 3ter) |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie) |
§ 2.10.60 - L.R. 4 agosto 2010, n. 31.
Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).
(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)
Art. 1. (Introduzione dell'articolo 3bis)
1. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Conferimento dei beni detenuti da Finaosta s.p.a.)
1. La Regione autorizza il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive detenuto da Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della
2. La Regione autorizza, inoltre, il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, degli impianti e delle attrezzature di proprietà regionale, di cui sono stati dotati gli edifici denominati Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin, ancorché acquisiti per il tramite di Finaosta s.p.a.
3. Il valore dei conferimenti di cui ai commi 1 e 2 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. La Giunta regionale è autorizzata a conferire i beni di cui al comma 2 di proprietà regionale e a conferire incarico alla Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della
5. Le imposte, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le spese relative al conferimento sono a carico del conferente.
6. Restano fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.
7. La società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Finaosta s.p.a. dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La Giunta regionale è autorizzata a revocare gli importi non erogati, alla data di entrata in vigore della presente legge, concessi ai conduttori degli immobili oggetto di conferimento a titolo di contributo, a valere sulla gestione speciale, finalizzato alla parziale copertura dei costi per opere di adeguamento alle proprie esigenze aziendali degli immobili locati.
9. La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. alla Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 2. (Introduzione dell'articolo 3ter)
1. Dopo l'articolo 3bis della
"Art. 3 ter. (Dotazione di mezzi finanziari per interventi su immobili a destinazione produttiva)
1. Per l'esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. risorse finanziarie tramite:
a) concessione di contributi in conto impianti per l'acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento o l'ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;
b) concessione di contributi in conto esercizio per la realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione;
c) concessione di contributi in conto capitale, finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.
2. La Giunta regionale approva lo schema di concessione accessiva per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti di cui al comma 1 e gli obblighi del concessionario.
3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza alla Finaosta s.p.a.".
Art. 3. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in euro 1.000.000 per l'anno 2011 e in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:
a) nell'unità previsionale di base 01.03.002.10 (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali);
b) nell'unità previsionale di base 01.11.001.21 (Partecipazioni azionarie e conferimenti);
c) nell'unità previsionale di base 01.03.001.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche);
d) nell'unità previsionale di base 01.11.003.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A5 (Bonifica e reinfrastrutturazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato 2/B al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 3bis, introdotto dall'articolo 1.