§ 2.10.55 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 29.
Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.10 demanio e patrimonio della regione
Data:09/12/2004
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’articolo 4).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.10.55 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro).

(B.U. 14 dicembre 2004, n. 51).

 

Art. 1. (Modificazione dell’articolo 4).

     1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro), è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, i conduttori devono corrispondere o, in caso di rateizzazione, garantire alla Regione, con fideiussione assicurativa o bancaria, da rinnovarsi anno per anno per l’intera durata del periodo di rateizzazione, i canoni o le indennità pregressi dovuti per l’utilizzo degli immobili, determinati con le modalità di cui all’articolo 2.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il mancato rinnovo della fideiussione ad ogni scadenza, o, in alternativa, il mancato pagamento della relativa rata, costituisce inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto.».

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai soli contratti di locazione non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.